F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CDN del 22.06.2009  (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO TANZI (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Parma SpA in Amministrazio

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CDN del 22.06.2009

 (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO TANZI (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Parma SpA in Amministrazione Straordinaria) E LUCA BARALDI (Amministratore Delegato della Soc. AC Parma SpA in Amministrazione Straordinaria) (nota n. 7424/686pf07- 08/SP/blp del 15.5.2009).

Il Procuratore Federale ha deferito:

Stefano Tanzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria all’epoca dei fatti, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione alla abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive di sei calciatori, attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti;

Luca Baraldi, Amministratore Delegato di A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione alla contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei sei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili. Alla riunione del 30/4/09 la Commissione Disciplinare Nazionale ha disposto la rinnovazione del deferimento nei confronti dell’incolpato. Il Baraldi ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale protesta la sua assoluta estraneità alle violazioni contestate e chiede il proscioglimento per motivi di rito e di merito. Alla successiva riunione del 18/6/2009 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto per i deferiti l’irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per Stefano Tanzi e anni uno di inibizione e € 10.000,00 di ammenda per Luca Baraldi. Il Baraldi, comparso personalmente, ed il suo difensore hanno chiesto il proscioglimento. Nessuno è comparso per Tanzi, ritualmente avvisato. Il presente giudizio trae origine dallo stralcio del procedimento N°. 686 del 2007/2008 dai procedimenti riuniti N°. 296 e 812 del 2006/2007. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di rito sollevate dal Baraldi nella sua memoria difensiva. Questa Commissione Disciplinare ha avuto modo più volte di osservare come sia assolutamente improprio ritenere applicabile all’art. 32, comma 6, C.G.S. il regime delle nullità previsto dall’art. 415 bis C.P.P. per l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. L’art. 32, comma 6 non indica un termine per la comunicazione ivi prevista, che può avvenire anche contestualmente al deferimento, né tantomeno sanziona con la nullità assoluta l’eventuale omissione o ritardo. Inoltre l’atto di deferimento non può essere ritenuto attività di indagine per gli effetti di cui all’art. 32, comma 11 C.G.S . Dalle complesse attività istruttorie sono emersi i seguenti fatti.

In data 27/28 giugno 2003, le società A.C. Milan e A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria hanno perfezionato, mediante il deposito presso la competente lega, sei contratti di variazione di tesseramento riguardanti i diritti alle prestazioni di altrettanti calciatori. In particolare A.C. Milan ha ceduto a A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria i diritti relativi ai calciatori Favaro Davide, Stefani Mirko e Donadel Marco e A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha ceduto ad A.C. Milan i diritti relativi ai calciatori Porcari Filippo, Ferretti Luca e Massaro Roberto; il corrispettivo complessivamente pattuito a favore di A.C. Milan per la cessione dei diritti sopra indicati risultante dai contratti ammonta ad € 8.000.000; il corrispettivo complessivamente pattuito a favore di A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, per la cessione dei predetti diritti, ammonta ad € 8.000.000; il diritto Porcari, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Milan per poter stipulare un contratto sportivo con il calciatore, è stato immediatamente trasferito a titolo temporaneo e gratuito ad altra Società iscritta al campionato di serie inferiore a quella ove avrebbe militato, nella stagione 2003/2004, la società A.C. Milan. Inoltre, al termine della stagione sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto l’accordo di compartecipazione correlato al diritto Porcari attribuendo allo stesso il valore di € 1.000 a fronte della compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo di € 2.000.000; il diritto Ferretti, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Milan per poter stipulare un contratto sportivo con il calciatore, è stato immediatamente trasferito a titolo temporaneo e gratuito ad altra Società iscritta al campionato di serie inferiore a quella ove avrebbe militato, nella stagione 2003/2004, la società A.C. Milan. Inoltre, al termine della stagione sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto l’accordo di compartecipazione correlato al diritto Ferretti attribuendo allo stesso il valore di € 1.000 a fronte della compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo di € 2.000.000; il diritto Massaro, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Milan per poter stipulare un contratto sportivo con il calciatore, è stato immediatamente trasferito per tutte le stagioni di durata del contratto quinquennale stipulato, a Società iscritte a campionati di serie inferiore senza mai entrare nella rosa dei calciatori a disposizione dell’A.C. Milan; il diritto Donadel, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Parma per poter stipulare un contratto sportivo con il calciatore, è stato oggetto di ulteriore trasferimento allo scadere dell’accordo di compartecipazione e cioè al termine della stagione sportiva successiva; la risoluzione dell’accordo di compartecipazione è avvenuta, tra le medesime due Società, attribuendo al diritto Donadel il valore di € 1.600.00 solo un anno dopo la stipulazione del contratto nel quale la cessione del diritto è avvenuta al prezzo esorbitante di € 4.000.000; il diritto Favaro, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Parma per poter stipulare un contratto sportivo con il calciatore, è stato trasferito, per le stagioni sportive di durata del contratto stipulato con il Parma, ad altre Società iscritte a campionati di serie C. Inoltre, al termine della stagione sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto l’accordo di compartecipazione correlato al diritto Favaro attribuendo allo stesso il valore di € 1.000 a fronte della compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo di € 2.000.000; il diritto Stefani rappresentativo del vantaggio acquisito dal Parma per poter stipulare un contratto sportivo con il calciatore, è stato trasferito, per le stagioni sportive di durata del contratto stipulato con il Parma, ad altre Società iscritte a campionati di serie C. Inoltre, al termine della stagione sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto l’accordo di compartecipazione correlato al diritto Stefani attribuendo allo stesso il valore di € 1.000 a fronte della compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo di € 2.000.000. Appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni in base alle quali nella Relazione istruttoria prodotta in atti, alla data di cessione il valore massimo attribuibile ai diritti acquisiti dalla soc. A.C. Parma viene indicato in € 1.400,00 mentre quello dei diritti acquisiti dalla soc. A.C. Milan viene indicato in € 750.000,00. Esistono infatti dei parametri oggettivi come l’età, il ruolo, il compenso, l’esperienza, lo stato di salute, la storia economica dei trasferimenti, la possibilità concreta di impiego, etc., che consentono di attribuire il valore di massima di un giocatore. Pertanto l’importo dei corrispettivi pattuiti è evidentemente abnorme, anche in considerazione dell’eccezionale simmetria delle operazioni in questione e dell’identico esito di tutti i trasferimenti (a parziale eccezione di quello del calciatore Donadel). Sta di fatto che in forza delle artificiose operazioni sopra descritte l’A.C. Parma ha registrato nel bilancio chiuso al 30/6/2003 una plusvalenza di € 7.961.000. Tali operazioni erano finalizzate ed hanno permesso la contabilizzazione al 30/6/03 di ricavi inesistenti che hanno fatto apparire perdite di esercizio inferiori a quelle reali. Tali fatti configurano certamente la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità imposti agli associati dall’art. 1, comma 1, C.G.S. Resta da stabilire a chi debba essere attribuita disciplinarmente tale violazione. Non appare dubbia la responsabilità del Tanzi, Presidente della società all’epoca delle operazioni, che ha sottoscritto tutti i contratti in questione. Al contrario la responsabilità del Baraldi non emerge dagli atti di causa. Infatti alla data della sottoscrizione dei contratti il Baraldi non faceva parte dell’A.C. Parma essendo tesserato per la Lazio ed al momento dell’approvazione del bilancio, avvenuta nel febbraio successivo, contrariamente a quanto sostenuto nel deferimento, l’incolpato non rivestiva la carica di Amministratore delegato bensì quella di Consigliere d’Amministrazione con alcune limitate deleghe gestionali. Il bilancio non è stato sottoscritto dal Baraldi che si è solo limitato ad approvarlo unitamente a tutti gli altri Consiglieri d’Amministrazione, nella nota drammatica situazione in cui si trovava la società. Va detto anche che, di fatto, il Parma in conseguenza di tale drammatica situazione di decozione non ha tratto alcun vantaggio concreto da tale approvazione. L’estraneità del Baraldi dai fatti contestati assorbe anche l’ulteriore contestazione a lui solo rivolta relativa all’art. 7, comma 1, C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S. Va pertanto affermata la responsabilità del solo Sig. Stefano Tanzi per il quale sanzione congrua appare quella di cui in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Sig. Tanzi Stefano la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). Proscioglie il Sig. Baraldi Luca da ogni addebito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it