F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009 (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOULEYMANE DIARRA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Empoli FC SpA), ROSARIO SORRENTINO (
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009
(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOULEYMANE DIARRA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Empoli FC SpA), ROSARIO SORRENTINO (dirigente della Soc. Empoli FC SpA), TOMMASO TANINI (dirigente della Soc. Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 5578/075pf08-09/SP/blp del 19.3.2009)
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 19.3.2009 nei confronti di Souleymane Diarra, Rosario Sorrentino e Tommaso Tanini per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del CGS e 7, comma 1 dello Statuto Federale e della Soc. Empoli a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS; All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il propri legali hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Souleymane Diarra ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base 2 giornate di squalifica diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS a 1 giornata di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata al calciatore Souleymane Diarra. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” - 2 “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rosario Sorrentino ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base inibizione per mesi uno diminuita ai sensi degli art. 23, CGS a 20 giorni di inibizione”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Rosario Sorrentino. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”3 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Tommaso Tanini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base inibizione per mesi uno diminuita ai sensi degli art. 23, CGS a 20 giorni di inibizione”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Tommaso Tanini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 4 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. Empoli ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base punti 2 di penalizzazione nella Categoria Giovanissimi e € 15.000,00 di ammenda diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23, CGS, a punti 1 di penalizzazione nella Categoria Giovanissimi e € 5.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Categoria Giovanissimi – stagione sportiva 2009/2010 e l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Empoli FC SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”
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