F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA ROBUSTELLINI (calciatore tesserato per la Soc. AC Legnano), MAURO BANFI (dirigente della Soc. UC

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009

(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA ROBUSTELLINI (calciatore tesserato per la Soc. AC Legnano), MAURO BANFI (dirigente della Soc. UC Solbiatese), GIOVANNI SIMONE (Amministratore delegato della Soc. AC Legnano) E DELLE SOCIETA’ AC LEGNANO E UC SOLBIATESE (nota n. 6745/602pf08-09/AM/ma del 24.4.2009)

Con atto del 24.4.2009, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il calciatore Luca Robustellini, tesserato per la società AC Legnano, il Sig. Mauro Banfi, dirigente della Società UC Solbiatese, e il Sig. Giovanni Simone, amministratore delegato della AC Legnano, per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 96, co. 1, NOIF e 33 Regolamento SGS, per avere, in concorso tra loro, mediante il fittizio trasferimento del Sig. Luca Robustellini alla UC Solbiatese, per un limitato periodo di tempo (dal 22 al 27 gennaio 2008), eluso la disposizione di cui all’art. 96 NOIF con lo scopo di non corrispondere, alla Azzate Calcio Mornago, il prescritto premio di preparazione. Destinatari dell’atto di incolpazione sono anche la società UC Solbiatese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio dirigente, nonché la società AC Legnano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio legale rappresentante ed al proprio tesserato. Alla riunione del 24.6.2009, la Procura ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha chiesto infliggersi al Sig. Robustellini la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno), ai Sigg.ri Mauro Banfi e Giovanni Simone della inibizione per mesi 2 (due), alla UC Solbiatese dell’ammenda di € 1.500,00 e alla AC Legnano dell’ammenda di € 8.000,00. I deferiti, rimasti assenti, hanno fatto pervenire memorie difensive, sostanzialmente identiche, con le quali hanno chiesto il proscioglimento. La vicenda trae origine dall’esposto del 5.1.2009, estremamente circostanziato, con il quale la Azzate Mornago ha denunciato il contegno illecito posto in essere ai propri danni dai soggetti deferiti. Detta Società ha lamentato che il passaggio alla UC Solbiatese sarebbe stato solo fittizio essendo finalizzato, sin dall’origine, alla AC Legnano che, grazie a tale espediente, sarebbe riuscita a non versare il premio di preparazione ammontante a € 10.538,00. Gli incolpati, che non contestano l’evolversi dei fatti, attribuiscono agli stessi natura sostanzialmente lecita asserendo che il diritto al premio di preparazione sorgerebbe solo nel momento in cui si conclude il periodo di tesseramento che, nel caso di specie, avrebbe avuto durata biennale. Per tale motivo, continuano le difese, l’avvenuto svincolo prima della scadenza di detto periodo e l’esecutività del trasferimento all’AC Legnano conferirebbero legittimità alla sequenza dei passaggi, impedendo alla Azzate Mornago di percepire detto premio. È opportuno evidenziare, sin da subito, che, nel caso di specie, la concessione della esecutività del trasferimento non preclude alla Commissione la possibilità di rilevare il compimento di un illecito, ancorché lo stesso sia mascherato dall’utilizzo di istituti di per sé validi, ma sostanzialmente finalizzati a perseguire risultati vietati dall’ordinamento. Il deferimento è fondato e va accolto. L’art. 96 NOIF sancisce che hanno diritto al premio di preparazione la società o le due ultime società titolari del vincolo annuale, che hanno avuto il calciatore tesserato con cartellino a cura del Settore Giovanile nell’arco delle ultime tre stagioni sportive e che il premio è corrisposto alla società che ha avuto il calciatore tesserato per almeno una intera stagione sportiva, essendo quindi irrilevante, ad avviso di questa Commissione, la concessione dello svincolo in epoca successiva a detto termine (ovvero al compimento dell’anno), ancorché intervenuta prima della scadenza legale del tesseramento pluriennale. Risulta, pertanto, non condivisibile la tesi con la quale i deferiti sostengono che l’insorgere del diritto sia ancorato all’esaurimento del periodo di tesseramento, prescindendo dalla sua durata, sebbene la validità della tesi della Procura Federale trovi riscontro in altri elementi che fanno ritenere che le Società deferite abbiano posto in essere una triangolazione finalizzata alla elusione della specifica disciplina in materia. Sono proprio i deferiti che chiariscono i frequenti rapporti di “mercato” esistenti, divenendo sintomatica della simulazione del trasferimento del Robustellini alla Solbiatese, al fine di eludere la normativa federale in tema di premi di preparazione, la circostanza che il passaggio a una Società di terza categoria, quale è la Solbiatese, avrebbe fatto sorgere in

capo alla Azzate Mornago il diritto ad un premio di preparazione inferiore (€ 479,00) a quello spettante per il trasferimento diretto ad una Società della Lega Pro, quale è il Legnano (€ 10.538,00). Tra l’altro, è bene osservare che la permanenza presso la UC Solbiatese ha avuto una durata limitatissima (appena sei giorni) nella quale il Robustellini, che teoricamente non avrebbe avuto non solo il tempo di assimilare schemi e tattiche di gioco ma anche di affiatarsi ai nuovi compagni, si sarebbe messo talmente in evidenza nel corso di una singola gara da suscitare il fattivo interesse dell’AC Legnano la quale, grazie agli ottimi rapporti con la cedente, è riuscita ad ottenerlo in prestito. Altro elemento che suffraga la tesi della Procura è costituito dalla gratuità della cessione da parte della Solbiatese il cui Presidente ha riferito di non aver mai dato né ricevuto premi di preparazione e dal fatto che non trova giustificazione, se non per eludere la specifica normativa federale, il motivo per il quale la stessa, che aveva in mano un valore tecnico indiscutibile, abbia di fatto rinunciato all’investimento, non attendendo il termine prescritto dalle norme per acquisire il diritto al premio di preparazione, ammontante a ben 25 volte quello che avrebbe dovuto corrispondere alla Azzate Mornago. Altri elementi che provano sia il preesistente interesse del Legnano al tesseramento del Robustellini, sia l’intenzione di effettuare la illecita triangolazione poi concretizzatasi con la Solbiatese, sia la natura di concorrente rivestita dal calciatore sono da ricercare nella dichiarazione rilasciata dal Sig. Zanzi e nel contegno tenuto dall’atleta. Il Sig. Zanzi ha riferito che nel novembre 2007, quando era presidente della Gazzada Schianno Calcio, nella quale aveva militato il Robustellini, ha ricevuto una chiamata da un dirigente della Legnano il quale, manifestando interesse per detto calciatore, ha proposto allo stesso di rendersi intermediario con la Azzate Mornago al fine di far rientrare lo stesso al Gazzada per poi cederlo in prestito alla predetta Legnano. Tale proposta non è stata accettata e, qualche giorno dopo, per quanto è emerso in fase di indagini, nel corso di una gara il Robustellini ha abbandonato ingiustificatamente la panchina. Per tali fatti, il Presidente di detta Società, in un colloquio richiesto dal padre del ragazzo che voleva chiarimenti in merito alla volontà dallo stesso manifestata di non giocare più nella squadra, pretendeva che lo stesso si scusasse e il genitore, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per la permanenza del figlio, inviava la richiesta di svincolo. A seguito di ciò, che non può essere ritenuto casuale, si è concretizzato con la Solbiatese quanto il Legnano aveva proposto al Gazzada. Tale contegno, ad avviso di questa Commissione, è indicativo del fatto che il calciatore fosse a conoscenza delle manovre della Società di destinazione, con la quale la famiglia Robustellini aveva rapporti, per avervi militato anche il fratello del tesserato. Risulta quindi pienamente provato che i deferiti, attraverso una fittizia “triangolazione”, che ha visto anche il concorso del calciatore, hanno posto in essere condotte illecite finalizzate alla elusione di norme federali e in particolare dell’art. 96, co. 1, NOIF e 33 Regolamento SGS, così sottraendosi all’obbligo di versamento del premio di preparazione alla Azzate Mornago. Va pertanto affermata la responsabilità di tutti i deferiti che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo per la determinazione delle quali si tiene conto delle modalità di attuazione dell’illecito e dell’ambito giovanile nel quale si è concretizzato, che dovrebbe rimanere totalmente asettico. È bene osservare che la corresponsione dei premi di preparazione è non solo una misura indennitaria spettante alla Società che ha preparato e addestrato il giovane del quale perde il valore tecnico, ma anche linfa vitale per i vivai delle piccole società radicate capillarmente nel territorio, che verrebbero impoverite, precludendo alle stesse di poter effettuare qualsiasi forma di investimento finalizzato all’accrescimento tecnico e patrimoniale. P.Q.M. infligge al Sig. Luca Robustellini la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate, ai Sigg.ri Mauro Banfi e Giovanni Simone quella dell’inibizione per mesi 6 (sei), alla Società UC Solbiatese quella dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e alla AC Legnano quella dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

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