F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CDN del 25.06.2009 (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MASTROIANNI (Presidente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE D

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CDN del 25.06.2009

(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MASTROIANNI (Presidente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 7221/239pf08-09/AM/ma dell’8.5.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 8.5.2009 nei confronti del Sig. Luca Mastroianni per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 18 e 19 delle NOIF e della Soc. Pescina Valle del Giovenco a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS; All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Luca Mastroianni e la Soc. Pescina Valle del Giovenco hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base 6 mesi di inibizione per il Sig. Mastroianni ed € 9.000,00 di ammenda per la Soc. Piscina Valle del Giovenco, sanzioni diminuite ai sensi dell’ art. 23, CGS a 4 mesi di inibizione ed € 6.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per 4 (quattro) mesi al Sig. Luca Mastroianni ed € 6.000,00 (seimila/00) alla Società Pescina Valle del Giovenco. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

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