F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CDN del 28.05.2009  (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. SS Lazio SpA) E DELLA SOCIETA’ SS

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CDN del 28.05.2009

 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. SS Lazio SpA) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA (nota n. 6656/453pf08-09/SP/blp del 23.4.2009). 1. iI Deferimento Con atto del 23 aprile 2009 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione: - il Sig. Lotito Claudio, Presidente e Legale Rappresentante della società S.S. Lazio S.p.A.; - la Società S.S. Lazio S.p.A. per rispondere: il Sig. Claudio Lotito della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 14 ottobre 2008; la società S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare, poiché la società sportiva non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale 54/08, emesso il 14 ottobre 2008 per dirimere la vertenza con il giocatore Sig. Stendardo Guglielmo. In particolare, dalle indagini esperite dalla Procura, risultava che la S.S. Lazio non aveva versato la somma dovuta (Euro 179.020,00 lordi, oltre interessi e le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo 54/08, avvenuta in data 16 ottobre 2008, ma che si era limitata a versare la sola sorte in data 24 marzo 2009, omettendo peraltro di versare gli interessi e le spese del Collegio Arbitrale. Si difendevano i soggetti deferiti, depositando memoria del 14 maggio 2009, eccependo che nella specie sarebbe infondata l’accusa di pagamento parziale, essendo, a suo dire, stati pagati anche gli interessi e le spese legali, oltre alle ritenute fiscali operate ex lege ad alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale. Sostenevano inoltre i deferiti che il dies a quo dal quale calcolare il termine per il pagamento non sarebbe quello dell’avviso ricevuto il 16 ottobre 2008, bensì quello successivo della notifica del provvedimento con contestuale invito ad adempiere, perché tale richiesta della parte interessata dimostrerebbe la volontà di mettere in esecuzione il lodo stesso, mentre l’avviso effettuato dalla segreteria del Collegio costituirebbe una semplice informativa di deposito del lodo. Afferma, inoltre, che nella specie la controparte avrebbe dovuto esperire la procedura di cui all’art. 10 c. 13 del Regolamento del Collegio Arbitrale, chiedendo al Collegio di fissare un termine perentorio non superiore a 15 gg per il pagamento e che, mancando nella specie tale procedura, non si potrebbe irrogare sanzione alcuna ai deferiti. All’udienza del 28 maggio 2009 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dei deferiti. Il primo ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di Euro 7.500,00 sia per il Lotito che per la società ed invece la difesa dei deferiti ha chiesto il proscioglimento. 2. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta acclarato (e comunque non è contestato) che la società ha ricevuto l’avviso di deposito del lodo in data 16 ottobre 2008 e risulta, altresì, che il versamento è avvenuto in data 24 marzo 2009. Ciò detto, si osservi che il ritardato pagamento non è giustificato, atteso che il deferito ben poteva (e doveva) ottemperare entro trenta giorni dall’invio dell’avviso di deposito, termine questo da ritenersi perentorio, attesa la ratio stessa della norma, che tende oggettivamente a comprimere i tempi dei pagamenti proprio per ridurre le possibilità di diatribe tra i tesserati e considerato soprattutto che l’art. 8 c. 15 C.G.S. è collegato ad un’espressa sanzione. Peraltro si osservi che nella specie il difensore del calciatore Stendardo aveva già manifestato con comunicazione del 10 dicembre 2008 inviata sia alla Lega Nazionale Professionisti, che alla Lazio SS, la chiara volontà di ottenere l’adempimento del lodo, facendo peraltro presente di aver precedentemente notiziato, con lettera del 21 novembre 2008, la Lega Nazionale Professionisti dell’adempimento di che trattasi. Se ne ricava che, dal ritardo di pagamento, scaturisce inevitabilmente una responsabilità disciplinare del dirigente della società, che non ha rispettato quanto normativamente previsto, ponendo così in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti. All’accertata responsabilità del dirigente della società, consegue necessariamente la responsabilità diretta della società stessa, per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente. 3. Il dispositivo Pertanto la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara i deferiti responsabili dei comportamento agli stessi ascritti e per l’effetto infligge: le ammende di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Sig. Lotito Claudio ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società SS Lazio S.p.a.

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