F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CDN del 28.05.2009 (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARCHINI (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CDN del 28.05.2009
(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARCHINI (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909 SpA) (nota n. 6659/452pf08-09/SP/blp del 23.4.2009). Letti gli atti e visto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 23 aprile 2009 nei confronti del calciatore Davide Marchini per rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 11, comma primo e secondo, del Regolamento delle Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento Agenti, in quanto nella qualità di calciatore tesserato ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 30 ottobre 2008, adempimento intervenuto solo successivamente in data 16 gennaio 2009. Letta la memoria depositata in atti dal calciatore deferito con la quale si rappresentano le ragioni per le quali l’adempimento è intervenuto tardivamente. Preso atto che il Marchini non è comparso alla riunione tenuta in data odierna. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Dr. Chinè il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di Euro 2000,00. Considerato che i fatti oggetto del deferimento risultano confermati dagli atti del giudizio. Valutato che la normativa prevede tassativamente che il pagamento debba intervenire spontaneamente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della competente Commissione (art.11, comma 1, all. B Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori). Considerato che l’art.8, comma 15, C.G.S. prevede per i tesserati le sanzioni di cui all’art.19, comma 1, lett. a) b) c) d) f) g) h) e che la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale appare equa in relazione al fatto contestato P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Davide Marchini la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila/00).
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