F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CDN del 05.05.2009 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICENUM CALCIO FEMMINILE
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CDN del 05.05.2009
(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 5556/190pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)
Il deferimento A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione il sig. Antonio Lucidi, quale Presidente della soc. Picenum Calcio femminile e la Soc. Picenum Calcio Femminile, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Presidente e l’ammenda di € 250,00 per la Società. La Società ed il suo Presidente, nei termini stabiliti, hanno fatto pervenire una memoria, con la quale si impegnano a regolarizzare la loro posizione. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale, e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, come tra l’altro, correttamente ammesso nella suddetta memoria difensiva. La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione fino al 5 giugno 2009 a Antonio Lucidi e dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. Picenum Calcio Femminile.
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