F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009 (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MORONI (Vice Presidente vicario e legale rappresentante della Soc. US Lecce SpA) E DELLA SOCIETA’ U

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009

(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MORONI (Vice Presidente vicario e legale rappresentante della Soc. US Lecce SpA) E DELLA SOCIETA’ US LECCE SpA (nota n. 6594/1038pf08-09/SP/blp del 21.4.2009) 1) Il deferimento

- Il Procuratore Federale, con provvedimento del 21.4.2009 n. 6594/1038PF08-09/SP/blp, deferiva a questa Commissione  Moroni Mario, Vice Presidente Vicario e legale rappresentante della società US Lecce SpA contestandogli la violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere, mediante dichiarazioni rilasciate e pubblicate da organi di stampa e di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Roma-Lecce del giorno 19.4.2009 nonché dell’intera classe arbitrale, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato dei direttori di gara, nonché  La società US Lecce SpA per violazione artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS, per responsabilità diretta in ordine al comportamento adottato dal proprio Vice Presidente Vicario e legale rappresentante, Sig. Moroni Mario. - Il presente deferimento traeva origine dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Moroni Mario al termine e nei giorni successivi della gara – valevole per il Campionato di Serie A - disputata in data 19.4.2009 contro la Soc. Roma, dichiarazioni pubblicate sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 20.4.2009, “Tuttosport” del 20.4.2009, “Il Messaggero” del 20.4.2009, “Corriere dello Sport-Stadio” del 21.4.2009. - In particolare, il Procuratore Federale contestava che lo stesso Sig. Moroni Mario, nell’ambito di tali dichiarazioni, abbia espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro Mazzoleni della gara Roma-Lecce del giorno 19.04.2009 nonché dell’intera classe arbitrale adombrando inoltre dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato dei direttori di gara. - Lo stesso Procuratore Federale rilevava infine che successivamente a tali dichiarazioni non erano state pubblicate rettifiche. - I deferiti, nei termini assegnati, facevano pervenire congiuntamente una memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati – ed in subordine l’applicazione delle sanzioni minime - osservando che o le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Moroni Mario erano mere espressioni del legittimo diritto di critica che, seppur vivide, non avevano leso la reputazione di alcuno, atteso altresì che lo stesso deferito aveva espresso un giudizio tecnico sull’operato dell’arbitro e non sulla sua persona, o nel caso di specie doveva trovare comunque applicazione la scriminante prevista dall’art. 5, comma 3, CGS, atteso che l’arbitro de quo, Sig. Mazzoleni, al termine della gara aveva effettivamente e platealmente riso di fronte alla richiesta di chiarimenti formulata dal dirigente accompagnatore della società, Sig. Mario Zanotti, - Alla presente udienza è comparso il sig. Moroni personalmente nonché il difensore dei deferiti, il quale ha chiesto il proscioglimento ovvero in subordine l’applicazione delle sanzioni minime. - Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Moroni Mario in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione dell’ammenda di € 9.000,00, nonché la responsabilità diretta della Soc. Lecce e la conseguente sanzione di € 9.000,00 di ammenda.

2) I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sig. Moroni Mario rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara disputata in data 19.4.2009 contro la Soc. Roma, e mai smentite e/o rettificate nel loro contenuto attraverso gli stessi organi di informazione, siano altamente censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto trova un limite insuperabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non possono essere tollerati e consentiti né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le generiche ingiurie ed insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. Difatti, come già osservato in passato dagli organi di giustizia sportiva, in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, bensì quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Sig. Moroni Mario – così come pubblicate nei suindicati quotidiani ed accertate in sede di indagini - tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara de qua e dell’intera classe arbitrale, essendo peraltro stati adombrati gravi e del tutto illegittimi dubbi sulla regolarità dell’intero campionato. In merito alle argomentazioni difensive articolate dai deferiti, esse non possono qui trovare accoglimento, atteso altresì che la scriminante prevista dall’art. 5, comma 3, CGS non è certamente applicabile, non essendo in alcun modo provata la condotta “derisoria” attribuita al direttore di gara. Dal referto dell’arbitro, che ha valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1 CGS, risulta, infatti, che dopo il termine della gara un dirigente del Lecce si rivolse alla terna arbitrale non per chiedere chiarimenti di natura tecnica, bensì per accusare l’arbitro ed i suoi collaboratori di voler mandare il Lecce in Serie B e di essersi comportati in modo “scandaloso”. Ne risulta smentita la versione dei fatti fornita dall’incolpato per beneficiare della scriminante. Pertanto, le affermazioni dell’incolpato - quali ad esempio “…Siamo disgustati da questi arbitraggi. Mazzoleni era il quarto uomo domenica scorsa nel derby Lazio-Roma e probabilmente ha voluto aggiustare a scapito nostro i torti subiti dalla Roma in quell’occasione. Dopo il nostro pareggio non aspettava altro che trovare un episodio che potesse far vincere la Roma. E’ stato un arbitraggio che definirei “chirurgico”…A fine gara, nel sottopassaggio ai dirigenti del Lecce che gli chiedevano come mai avesse dato quel rigore che non era rigore, lui ha risposto ridendo in faccia. Ha avuto un atteggiamento scorretto e volgare nei nostri confronti…Quest’arbitro non deve più arbitrare non quest’anno ma mai più, perché non è accettabile che alla fine della partita lui abbia un  atteggiamento irridente. E’ un arbitro che non merita di arbitrare in serie A…il Lecce è stato destinatario di arbitraggi dubbi…Di fronte alle proteste peraltro legittime sulla concessione di un rigore inesistente Mazzoleni rispondeva ridendoci in faccia, un comportamento inaccettabile antisportivo…da sei, sette giornate ci capita di tutto…” – non possono certamente essere ritenute espressione del legittimo esercizio di un diritto di critica. Del resto, il fatto che l’incolpato abbia rilasciato tali dichiarazioni al termine della gara persa con la Roma e quindi con uno stato d’animo prostrato per la sconfitta non può certamente ritenersi un’esimente – pur costituendo una circostanza da valutare unitamente alle altre - in quanto ogni legittima rimostranza deve comunque essere espressa sempre in termini non lesivi nei contenuti e nei modi di espressione, soprattutto quando la diffusione delle dichiarazioni avviene attraverso gli organi di stampa. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sig. Moroni Mario per violazione delle norme di cui all’art. art. 5, comma 1, CGS e, conseguentemente, quella della Società Lecce per responsabilità diretta di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS in relazione al comportamento adottato dal proprio Vice Presidente Vicario e legale rappresentante, Sig. Moroni Mario. In forza di quanto sopra, il deferimento deve essere accolto e sanzioni eque ed opportune, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del singolo direttore di gara, della classe arbitrale e dell’Istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Moroni Mario la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (novemila/00), nonché la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) alla Soc. US Lecce SpA.

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