F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CDN del 18.05.2009 (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 66
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CDN del 18.05.2009
(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 6623/533pf08-09/AM/ma del 22.4.2009)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 22.4.2009 nei confronti di Vito Luigi Blasi (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 15 CGS e della Società Taranto Sport Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, ideferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Blasi inibizione per mesi 4 e ammenda di € 3.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 e giorni 20 di inibizione e l’ammenda di € 2.000,00; pena base per la Soc. Taranto ammenda di € 4.500,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 3.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 e giorni 20 nonché l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) al sig. Vito Luigi Blasi e dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Soc. Taranto Sport Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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