F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CDN del 17.06.2009 (278) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GS SAN MINIATO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIG.RI LUIGI TOSCANO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CDN del 17.06.2009

(278) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GS SAN MINIATO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIG.RI LUIGI TOSCANO (Presidente) E DANILO TOSONI (dirigente)

(delibera C.D. Territoriale presso il CR Toscana C.U. N°. 57 del 30.4.2009). (292)

– APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. VALDARBIA ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI ROBERTO BECHI (Presidente), LUIGI SARDONE E ROSSANO LORENZETTI (dirigenti)

(delibera C.D. Territoriale presso il CR Toscana C.U. N°. 57 del 30.4.2009).

Con ricorso del 4/5/2009 la A.S.D. San Miniato ed i Signori Toscano Luigi e Tosoni Danilo, rispettivamente Presidente e dirigente della predetta società, hanno proposto appello contro la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata sul C.U. N°. 57 del 30/4/2009, la quale ha inflitto al Toscano ed al Tosoni l’inibizione per anni uno, per aver stipulato, nel luglio 2007, un accordo con la Polisportiva Valdarbia, contrastante con le liste di trasferimento effettivamente depositate, in base al quale alcuni calciatori, ufficialmente trasferiti a titolo definitivo, risultavano invece ceduti al Valdarbia a titolo di prestito per un anno con diritto di riscatto, e ciò in violazione dell’art. 95 delle N.O.I.F., e alla Società San Miniato la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in conseguenza della condotta antiregolamentare addebitata al Presidente ed al dirigente. Nel gravame i ricorrenti chiedono preliminarmente l’annullamento della decisione impugnata, eccependo che nel Collegio giudicante erano presenti due persone aventi rapporti di parentela diretta. Con altro motivo censurano la reiezione da parte della Commissione Disciplinare della richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., concordata dai deferiti con il Procuratore Federale. In via subordinata chiedono che venga loro riconosciuta l’attenuante della collaborazione ai sensi dell’art. 24 del C.G.S. o quanto meno che venga irrogata una sanzione ridotta, tenuto conto del comportamento anche processuale degli incolpati. Con altro ricorso datato 12/5/2009, hanno proposto appello contro la delibera sopra indicata della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana anche i Signori Roberto Bechi, Presidente, Luigi Sardone e Rossano Lorenzetti, dirigenti della Società Polisportiva Valdarbia, ai quali i primi Giudici hanno inflitto la sanzione della inibizione per anni tre ciascuno, per aver concluso nel luglio 2007 con la Società San Miniato gli accordi di cui sopra si è detto e per aver richiesto ad alcuni calciatori la corresponsione di somme di denaro quale corrispettivo della consegna della lista di trasferimento, nonché la Polisportiva Valdarbia, sanzionata dai primi Giudici con l’ammenda di € 30.000,00 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in conseguenza delle condotte antiregolamentari addebitate al Presidente e ai dirigenti. Nel loro articolato ricorso, gli appellanti si dolgono: a) del rilievo attribuito dai primi Giudici al contenuto della scrittura privata stipulata con il San Miniato, mentre, a loro avviso, si doveva tener conto ai fini disciplinari unicamente della redazione e sottoscrizione della stessa, trattandosi di scrittura nulla ed inesistente per l’ordinamento sportivo; b) della irrilevanza, ai fini disciplinari, delle modalità di tempo e di luogo con le quali sono state effettuate le richieste di corresponsione di denaro, mai contestate dai deferiti; c) del mancato riconoscimento, da parte dei primi Giudici, del fatto che i genitori dei giovani calciatori non potevano non avere consapevolezza della durata pluriennale del vincolo contratto con la Polisportiva Valdarbia mediante la sottoscrizione delle liste di trasferimento; d) del mancato accoglimento della richiesta, formulata in primo grado, di trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinchè si provvedesse al deferimento dei calciatori Pasqualino Giuseppe, Ballerini Marco e Valenti Jacopo, responsabili di violazione del vincolo di giustizia ai sensi dell’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale, per aver presentato denuncia – querela nei confronti del Signor Sardone Luigi, tesserato della Polisportiva Valdarbia; e) della incongruità della sanzione inflitta a Lorenzetti Rossano, il quale avrebbe collaborato con la Polisportiva Valdarbia sino al 30/6/2008 e non potrebbe rispondere, pertanto, di fatti avvenuti successivamente a tale data; f) della eccessività delle sanzioni adottate dai primi Giudici. In particolare, i ricorrenti sostengono che l’ammenda di € 30.000,00 inflitta alla Polisportiva Valdarbia sarebbe assolutamente sproporzionata per una società partecipante ad un campionato dilettantistico regionale, alla quale non vengono erogati contributi provenienti dalla Lega di appartenenza, come avviene per le Società appartenenti alla sfera professionistica. In conclusione, i deferiti chiedono la riduzione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte. Alla riunione del 12/6/2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta l’opportunità di trattare congiuntamente i due procedimenti oggettivamente connessi, ha preliminarmente disposto la riunione dei due appelli. Sono comparsi i difensori dei ricorrenti, i quali hanno ulteriormente illustrato i motivi di appello insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate, ed il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminando in primo luogo l’appello di Toscano, Tosoni e San Miniato, ritiene che l’eccezione relativa alla composizione del collegio giudicante di primo grado non possa essere accolta, poiché l’articolo 30 del C.G.S., che disciplina la materia, non prevede alcun divieto di partecipazione allo stesso collegio di due persone legate da vincolo di parentela (vincolo che, peraltro, non è neppure provato nel caso in esame, ben potendosi trattare di omonimia). Ne discende, per il principio generale di diritto, applicabile all’ordinamento sportivo ex art. 2, comma 1, C.G.S., che non può essere dichiarato l’annullamento di un atto (nel caso di specie la delibera del Presidente della Commissione che definisce la composizione dei singoli collegi giudicanti, di cui all’art. 30, N°. 6, C.G.S.) per una causa di nullità non prevista in modo espresso dalla norma. Non appare accoglibile, ad avviso di questa Commissione, neppure la richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S. nella misura concordata dai deferiti con la Procura Federale nel dibattimento di primo grado e respinta dalla Commissione Territoriale perché ritenuta non congrua. Sul punto la Commissione Territoriale ha pronunciato ordinanza, sinteticamente motivata, che non appare modificabile in questa sede, posto che l’art. 23 del C.G.S. limita espressamente al primo grado di giudizio la possibilità di applicazione di sanzioni ridotte sull’accordo delle parti, implicitamente escludendo la facoltà di rinnovare in grado di appello istanze respinte nel procedimento di primo grado perché ritenute incongrue dal collegio giudicante. Nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento con esclusivo riguardo all’entità delle sanzioni applicate. Infatti, se da un lato deve essere confermato il giudizio di gravità delle condotte addebitate agli incolpati (i quali, come dagli stessi ammesso e puntualmente rilevato dai primi Giudici, con la stipula della scrittura privata non depositata hanno posto in essere una palese e consapevole violazione della normativa federale in materia di trasferimento di calciatori), va d’altro canto riconosciuta agli stessi l’attenuante di avere in qualche misura favorito la ricostruzione del fatto, ammettendo senza reticenze la propria responsabilità in sede di indagini. L’ammenda inflitta alla Società può essere ridotta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dell’ambito quasi esclusivamente giovanile in cui opera il G.S. San Miniato. Passando all’esame dell’appello della Polisportiva Valdarbia, la Commissione rileva innanzi tutto che i primi Giudici hanno fornito completa ed esauriente motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità dei deferiti ed alla individuazione delle condotte antiregolamentari oggetto di contestazione, ritenendole acclarate in base a prove testimoniali e documentali ed anche (con riferimento alle richieste di denaro effettuate al fine di consentire lo svincolo dei giovani calciatori) in base alle ammissioni rese dai deferiti alla Procura Federale in sede di audizione ed alle circostanze e modalità di richiesta e consegna delle somme effettivamente pagate. E’ privo di rilievo il riferimento fatto dal difensore alla nullità ed inesistenza della scrittura privata non depositata, non potendosi revocare in dubbio che la conclusione di accordi non risultanti dall’accordo ufficiale di trasferimento, ferma restando la nullità ed inefficacia delle pattuizioni, comporta a carico dei contravventori sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall’art. 95 delle N.O.I.F. La Commissione Territoriale ha anche accertato, con motivazione ineccepibile, che ai genitori dei giovani calciatori era stata data assicurazione verbale che il trasferimento da San Miniato al Valdarbia doveva avvenire a titolo di prestito di durata annuale. Si era, pertanto, creato l’affidamento in un certo sviluppo della situazione di tesseramento dei giovani calciatori, il che rende irrilevante accertare se gli interessati fossero a conoscenza del patto che la lista effettivamente depositata prevedeva il trasferimento alla Polisportiva Valdarbia a titolo definitivo. Tale consapevolezza, in effetti, non incide minimamente sulla antigiuridicità della condotta addebitata ai deferiti, risultante dal fatto stesso che i dirigenti della Polisportiva Valdarbia abbiano preteso la corresponsione di somme di denaro per concedere ai giovani calciatori la lista di trasferimento. La Commissione ritiene invece accoglibile il motivo riguardante l’entità delle sanzioni che, pur tenuto conto della gravità dei fatti, vanno rideterminate per i dirigenti nella misura indicata nel dispositivo. In particolare, per il Lorenzetti, si deve tener conto che lo stesso, pur avendo fatto parte del “comitato ristretto” ideato per stabilire gli importi da richiedere, dal 30/6/2008 non ha più collaborato con la Polisportiva Valdarbia, per cui non possono essergli addebitate violazioni commesse dopo tale data. L’entità della sanzione pecuniaria inflitta alla Polisportiva Valdarbia, in accoglimento del gravame, deve essere ricondotta ad una misura equamente afflittiva nell’ambito dilettantistico al quale appartiene il soggetto sanzionato. Deve infine essere respinta l’istanza di trasmissione degli atti alla Procura Federale, poiché i fatti denunciati, del tutto estranei al presente procedimento, sono ricavabili dagli atti del procedimento penale, già nella disponibilità della Procura. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento degli appelli, riduce le sanzioni inflitte ai deferiti dalla Commissione Disciplinare Toscana con la delibera impugnata nella seguente misura: al Sig. Luigi Toscano inibizione per mesi 10 (dieci); al Sig. Danilo Tosoni inibizione per mesi 10 (dieci); al G.S. San Miniato ammenda di € 2500,00 (duemilacinquecento/00); al Sig. Roberto Bechi inibizione per anni 2 (due); al Sig. Luigi Sardone inibizione per anni 2 (due); al Sig. Rossano Lorenzetti inibizione per mesi 18 (diciotto); alla Polisportiva Valdarbia A.S.D. ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). Ordina la restituzione delle tasse versate.

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