F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009 (196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GASTALDI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Voghera Srl) E DELLA SOCIETA’ AC VOGHERA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009

(196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GASTALDI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Voghera Srl) E DELLA SOCIETA’ AC VOGHERA Srl (nota n. 5263/997pf07-08/GR/en dell’11.3.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 11 marzo 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Gastaldi Luigi (Presidente della A.C. Voghera S.r.l.) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’ art. 34, comma 3 delle N.O.I.F., e dell’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito dal C.U. N°. 1 del 16.7.06 dello stesso Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società A.C. Voghera S.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per quanto ascritto al suo Presidente. Nessuno degli incolpati ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Luigi Gastaldi: mesi 3 di inibizione ed € 500,00 di ammenda; - per la A.C. Voghera S.r.l.: € 500,00 di ammenda. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio Indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale da tesserati in data 22.4, 23.4, 29.4, 19.5, 22.5, 29.5, 18.6.08, in particolare dai Sigg. Crema, Veronese, Guarnachelli, Tondelloni e Passioni) si evince chiaramente che nel giugno 2007 la società A.C. Voghera S.r.l. ha effettuato provini, allenamenti e selezioni per calciatori, già militanti in altre società; che ha effettuato gare, in particolare quella amichevole del 9.6.07, senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e delle società di appartenenza dei calciatori coinvolti (in particolare, per esempio, non risulta essere stata richiesta alcuna autorizzazione alla Associazione Polisportiva Oratorio Strabella, società di alcuni calciatori che parteciparono ai citati eventi). Da tale comportamento deriverebbe, secondo la Procura Federale, la violazione dell’ art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. N°. 1 del 16.7.06 del Settore Giovanile e Scolastico; che tali violazioni, non essendo facilmente imputabili a particolari dirigenti della A.C. Voghera, vanno ascritti, per la carica ricoperta, al suo Presidente, Sig. Luigi Gastaldi. Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso, che effettivamente debba ritenersi risultato provato l’addebito mosso dalla Procura Federale: risulta dalle dichiarazioni rese dai tesserati su indicati alla Procura che la società A.C. Voghera ha svolto nel giugno 2007 provini, allenamenti e selezioni per calciatori, già militanti in altre società e, in particolare, ha organizzato un’amichevole il 9.6.07, senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e delle società di appartenenza dei calciatori coinvolti. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al Presidente della società A.C. Voghera S.r.l., Sig. Luigi Gastaldi, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; alla società A.C. Voghera S.r.l., la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Cinquecento/00).

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