F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009 (226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANNO (Presidente della Soc. AS Cecina) E DELLA SOCIETA’ AS CECINA (nota n. 5408/539pf08-09/A

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009

(226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANNO (Presidente della Soc. AS Cecina) E DELLA SOCIETA’ AS CECINA (nota n. 5408/539pf08-09/AM/ma del 16.3.2009).

Con provvedimento del 16.03.2009 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Francesco Manno, Presidente della AS Cecina, nonché la medesima AS Cecina. E' emerso che il Sig. Manno, con missiva del 29.10.2008, indirizzata a varie Istituzioni federali, aveva lamentato la mancata corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica da parte della Ternana Calcio S.p.a., maturato relativamente a un calciatore in precedenza tesserato in forza alla AS Cecina. Tuttavia, la Procura Federale ha ritenuto che la lettera del Sig. Manno contenesse, tra le altre, espressioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità delle Istituzioni federali, circostanza, la predetta, che ha dato luogo al procedimento disciplinare di cui trattasi. Nei termini assegnati, né il Sig. Manno, né la società sportiva deferita hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - l’ammenda di € 500,00 a carico del Sig. Francesco Manno; - l’ammenda di € 500.00 a carico della AS Cecina. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, coglie la necessità di procedere ad un equilibrato ridimensionamento delle espressioni usate dal Sig. Manno, in realtà solo lievemente enfatiche, ma prive di intrinseca dannosità e pronunciate in una condizione di effettiva e giustificata preoccupazione a causa del persistente inadempimento da parte della Ternana Calcio S.p.a.. Trattasi di dichiarazioni i cui contenuti appaiono più in linea con la manifestazione di un diritto di critica, seppur eccessivo, in cui prevale piuttosto un senso di rammarico per la vicenda che una vera e propria volontà di ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità delle Istituzioni federali. La missiva, dal tono indubbiamente garbato, in senso generale, sottolinea, con pacatezza, talune incongruenze riscontrate a livello istituzionale, ma non si connota di gravità tale da potersi ascrivere una qualche responsabilità disciplinare a carico del Sig. Manno. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il Sig. Francesco Manno e, per esso, la AS Cecina.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it