F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CDN del 18.06.2009 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO (nota n.
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CDN del 18.06.2009
(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO (nota n. 5949/152pf08-09/AM/ma del 1°.4.2009).
Con provvedimento del 1.4.2009, il Procuratore Federale ha deferito avanti a questa Commissione: a) Barillà Carlo, presidente della Società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l., per violazione dell’art. 1, comma 1, in riferimento all’art. 5, comma 1, C.G.S., per avere – mediante le dichiarazioni di cui all’atto di deferimento, qui da intendersi integralmente riportate - posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza, per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di altri interessati; b) la Società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l., all’epoca dei fatti militante nel Campionato Nazionale Serie D, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. Trattasi di deferimento in reitera di precedente deferimento del 27.1.2009 a seguito del quale questa Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione del 19.3.2009, accertata la irregolare costituzione del contraddittorio nei confronti degli odierni deferiti, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura ai fini della sua rinnovazione (C.U. CDN N°. 66 del 19.3.2009). Si sostiene, nell’atto di deferimento, che l’incolpato, con riferimento ad alcuni episodi relativi alla gara U.S. Sanremese - Derthona del Campionato nazionale di serie D del 4.5.2008, aveva reso le dichiarazioni pubblicate sul quotidiano “La Stampa”, Imperia-Sanremo e Liguria del 1° giugno 2008, pag. 79, sotto il titolo “ Sanremese – Derthona; c’è un’accusa di illecito”; sui quotidiani online “Sanremo News.it” del 16 maggio 2008, “Riviera 24.it” del 16 maggio 2008 e “Il Secolo XIX” del 3 giugno 2008, non seguite da alcuna rettifica ai sensi dell’art. 8, L. N° .47/1958, nel corso delle quali aveva espresso giudizi lesivi della reputazione di Gianluca Barabino, Artutro Notari e Carlo Calabria, rispettivamente Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 S.r.l., calciatore e allenatore della U.S.D. Sanremese Calcio, come dagli stessi soggetti portate a conoscenza della Federazione e della Procura con separati esposti. Con memoria difensiva in atti, Barillà Carlo, in proprio e nella qualità di presidente e amministratore unico della, ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del procedimento. Premessa la non punibilità della società in quanto non più attiva, come da C.U. N°. 4 del 17.7.2008 del Comitato Ligure, richiamata la delibera di cui al C.U. N°. 55 del 22.1.2009 di questa Commissione, ha infatti eccepito vizi procedurali della Procura che, a suo dire: non avrebbe proceduto alla contestuale contestazione di tutti i fatti ascrittigli, così impedendone la trattazione unica nell’ambito del procedimento conclusosi con la sua inibizione per anni 1 (C.U. N°. 55 2008/2009); non avrebbe completato le indagini entro l’inizio della stagione 2008/2009, quale stagione successiva a quella in cui sarebbero stati denunciati i fatti, che assume riferiti alla indagine N°. 622 - 2007/2008. Infine, ove collocata nella corrente stagione, la denuncia dei fatti oggetto dell’indagine, ha eccepito la incompetenza di questa Commissione in favore della Commissione Territoriale ligure, per intervenuta retrocessione della U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. nel campionato regionale ligure di eccellenza. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi due a carico del Barillà, nonché dell’ammenda di €. 5.000,00 a carico della Società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. Nessuno è comparso per i deferiti. Premesso che, nell’ambito del presente procedimento non possono avere ingresso questioni riferite alla presunta irregolarità di altri procedimenti già definiti, preliminari alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni da rese da quest’ultimo sono l’accertamento della competenza di questa Commissione e l’accertamento del momento in cui sono stati denunciati i fatti ascritti al deferito, onde stabilire se le indagini si siano concluse prima della stagione successiva o, in mancanza, siano state prorogate dalla sezione consultiva della C.G.F. Considerato che i fatti ascritti si riferiscono al periodo maggio/giugno 2008, epoca in cui la U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. militava nel Campionato Nazionale di Serie D, non v’è dubbio alcuno sulla competenza di questa Commissione, radicata dalla lega di appartenenza dei deferiti al momento del compimento dei fatti loro ascritti. Quanto al momento in cui i fatti sono stati denunciati, occorre prendere le mosse dalla relazione del Collaboratore della Procura federale, cui l’incarico di svolgere le indagini è stato conferito con nota 776/SP/ac del 22.8.2008 pervenuta l’11.9.2008. Da detta relazione, oltre ad emergere, a supporto di quanto innanzi riferito, che le presunte irregolarità procedimentali eccepite dal deferito attengono alla indagine N°. 622 - 2007/2008, avente ad oggetto la denuncia di illecito sportivo proveniente dall’odierno deferito, emerge, soprattutto, che l’indagine di cui al presente procedimento si riferisce alle dichiarazioni lesive rese dal Barillà che hanno indotto Barabino, Notari e Calabria a richiedere l’autorizzazione ad agire nei confronti del dichiarante in sede giudiziaria. Alle richieste del Barabino e Notari, pur inviate a fine giugno 2008, e a quella del Calabria, datata luglio 2008, la F.I.G.C. risponde con note del 7.8.2008 inviate per conoscenza anche alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa. Non v’è dubbio, dunque, che le indagini, conclusesi entro l’anno solare 2008 e, quindi, nella corrente stagione sportiva, si siano regolarmente concluse nei termini di cui all’art. 31, comma 11, C.G.S. Quanto alle dichiarazioni rese dal Barillà, da questi non smentite e non oggetto di rettifiche ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 N°. 47, così come riportate dai quotidiani specificati in premessa e nella parte motiva del deferimento, la Commissione ritiene che possano considerarsi sanzionabili e diffamatorie quanto meno nei confronti dei tesserati Notari e Calabria. In particolare nell’articolo pubblicato il 1° giugno 2008 dal quotidiano “La Stampa”, il Barillà, con riferimento alla ben nota gara del 4.5.2008, ha affermato che, “vedendo la formazione messa in campo da Calabria il 4 maggio ho avuto la certezza che sotto ci fosse qualcosa di strano”. Anche a non voler considerare il resto dell’articolo, è evidente il riferimento ad una presunta combine che vedeva coinvolto in prima persona l’allenatore, cui veniva addebitata una ben precisa fattispecie illecita, mentre il Notari veniva sostanzialmente tacciato di comportarsi da mercenario. Non v’è dubbio che tali affermazioni rappresentino una grave lesione della reputazione dei tesserati e costituiscano una chiara violazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1, C.G.S. Stessa natura lesiva della reputazione di altro tesserato deve attribuirsi alle dichiarazioni riportate dai quotidiani online “Sanremo News.it” e “Riviera 24.it” del 16.5.2008, sostanzialmente identiche in quanto rese nel corso di una conferenza stampa. Nel corso di tale conferenza, il Barillà ha praticamente accusato l’allenatore di avere creato all’interno della squadra un “clan” costituito dai calciatori più anziani; di avere agito nell’interesse esclusivo di questi calciatori; di essersi disinteressato delle sorti dei più giovani; di volere che la squadra retrocedesse in eccellenza e, fatto ancor più grave, qualora la società fosse stata venduta, di avere preteso, evidentemente senza titolo, la somma di € 50.000,00. Alla affermazione di responsabilità del suo presidente e legale rappresentante, consegue quella della società ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, C.G.S., atteso il rapporto organico che lega il primo alla seconda. Si precisa a tale proposito, che la U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. è attualmente non attiva, ma non le è stata revocata l’affiliazione. Essa è pertanto sanzionabile. Accertata e ritenuta la responsabilità disciplinare del deferito; avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l’effetto, infligge a Barillà Carlo l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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