F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009 (266) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 AL

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009

(266) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009).

Letti gli atti Visto il ricorso in appello proposto dal Presidente sig. Damiano Magliozzi e dalla Pol. Gaeta avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata su C.U. n. 88 del 9 aprile 2009. Rilevato che con detta decisione, a seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale, il Presidente Magliozzi è stato inibito per mesi tre per violazione dell’art. 5, commi 1 e 5 e dell’art. 1, comma 1, CGS e la Società è stata condannata al pagamento dell’ammenda di euro 2.000,00 per responsabilità diretta ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, CGS. Considerato che. con il proprio ricorso, il Magliozzi e la Pol. Gaeta assumono che le dichiarazioni rese non sarebbero lesive trattandosi di “legittimo esercizio del diritto di critica” e che la pubblicazione sul sito internet della Società di dati sensibili concernenti l’indagine in questione sarebbe stata conseguenza di un mero errore rientrato nel giro di poche ore con la cancellazione dei dati in questione. Preso atto dei precedenti giurisprudenziali federali depositati in giudizio da parte ricorrente Ascoltati i difensori dei soggetti deferiti che hanno insistito in via principale per l’accoglimento dell’impugnativa ed il conseguente proscioglimento da ogni imputazione ed in via subordinata per una riduzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale. Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto che quanto affermato dal Presidente Magliozzi non può essere considerato come legittima espressione del diritto di critica essendo state nel concreto effettuate valutazioni e considerazioni di assoluta gravità decisamente contrarie a quei principi di lealtà e correttezza che dovrebbero animare la partecipazione al mondo sportivo di ogni tesserato Valutato che la pubblicazione illegittima, seppur per un periodo di tempo limitato, di dati sensibili riferibili ad altri tesserati sul sito internet della Società non può essere giustificato in alcun modo costituendo fatto potenzialmente lesivo nei confronti di detti tesserati. Accertata la congruità dell’entità delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dal sig. Damiano Magliozzi e dalla Soc. Pol. Gaeta Srl. Dispone l’addebito della tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it