F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009 (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LOVERI (Amministratore Unico della Soc. SSC Giugliano Srl), AMEDEO SANSONE (Segretario dell
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009
(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LOVERI (Amministratore Unico della Soc. SSC Giugliano Srl), AMEDEO SANSONE (Segretario della Soc. SSC Giugliano Srl) E DELLA SOCIETA’ SSC GIUGLIANO Srl (nota n. 6054/089pf08-09/AM/ma del 3.4.2009)
I l deferimento Con provvedimento del 3 aprile 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Loveri Giuseppe e il Sig. Sansone Amedeo, il primo nella qualità di Amministratore Unico e il secondo quale Segretario della SSC Giugliano srl, nonché la SSC GIUGLIANO Srl, per rispondere i dirigenti dell’inosservanza delle norme e di atti federali, nonché della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per il mancato deposito di n. 17 accordi economici presso il Comitato Interregionale; la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio amministratore unico e segretario tesserato. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi quattro dei Sigg. Giuseppe Loveri e Amedeo Sansone e dell’ammenda di € 10.000,00 per la Società. È comparso altresì il difensore del Loveri, il quale, riportandosi alla memoria depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate; anche il Sig. Sansone Amedeo ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con la quale ha chiesto il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si rileva che il suddetto deferimento nasce da un provvedimento della Commissione Accordi Economici, la quale sospendeva ogni decisione di ordine economico, per il mancato pagamento degli emolumenti richiesti dal calciatore Antonio Trovato, essendo emerso nel corso del procedimento il mancato deposito, nella stagione 2007/2008, degli accordi economici previsti ex art. 94 ter NOIF, riguardanti i giocatori della SSC Giugliano, quando militava nel campionato di serie D. Il Presidente Sig. Loveri, sempre nel corso del suddetto procedimento, depositava una nota trasmessagli dal Comitato Interregionale, con la quale venivano dichiarati nulli gli accordi economici depositati, venendo invitato a inviarli nuovamente servendosi della nuova modulistica contenente la normativa aggiornata; conseguentemente il Loveri affermava di non dover nulla al calciatore perché non esisteva l’accordo economico, né per il Trovato né per gli altri calciatori del Giugliano. Successivamente in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, il Sig. Loveri ritrattava quanto dichiarato innanzi alla CAE, dicendo, questa volta, che delle questioni inerenti agli accordi economici se ne occupava il segretario, Sig. Sansone Amedeo. Escusso il Sansone emergeva che lo stesso era in possesso degli accordi economici riferiti a quattordici calciatori (cfr. doc in atti) e che gli stessi non erano stati inviati con la nuova modulistica presso il Comitato Interregionale. Infatti, da accertamenti esperiti presso il predetto Comitato è emerso che nonostante il Consiglio Federale, di concerto con l’AIC, la LND e lo stesso Comitato Interregionale, così come comunicato sul sito dell’AIC il 23 settembre 2007, riteneva comunque validi gli accordi economici stipulati con i vecchi moduli, comunque il 26 settembre 2008, il Commissario Straordinario dell’Interregionale comunicava che il Giugliano non aveva provveduto a inviare i moduli di accordo economico dei propri calciatori. Presso il Comitato venivano trovati solo cinque accordi economici, redatti e sottoscritti regolarmente sui vecchi moduli, recanti la dicitura “copia per il tesserato”, quindi trasmessi dai calciatori stessi. Alla luce di quanto sin qui dedotto e argomentato, appare del tutto pacifica e provata la responsabilità sia del Presidente, sia del Segretario, i quali, essendo entrambi a conoscenza della carenza in atto, non hanno provveduto a trasmettere presso il Comitato Interregionale, gli accordi economici entro i quindici giorni dalla sottoscrizione. Ne deriva che le tesi difensive, se pur brillantemente sostenute, non possono trovare accoglimento da parte di codesta Commissione. La società SSC Giugliano Srl risponde per responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento dei Sigg.ri Loveri Giuseppe e Sansone Amedeo, in quanto propri tesserati all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di irrogare la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) ai Sigg. Giuseppe Loveri e Amedeo Sansone e quella dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Soc. SSC Giugliano Srl.
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