F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009 (261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CORTI (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Lastrigiana), ANTONIO BA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009
(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CORTI (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Lastrigiana), ANTONIO BARELLA (nella qualità di Presidente e legale
rappresentante della Soc. Albignasego Calcio Srl) E DELLE SOCIETA’ ALBIGNASEGO CALCIO Srl E ASD LASTRIGIANA (nota n. 6334/590pf08-09/AA/ac del 14.4.2009)
Il deferimento Con atto del 14 aprile 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Corti Marco, nella qualità di Presidente della società ASD Lastrigiana e il Sig. Barella Antonio, nella qualità di Presidente della società Albignasego Calcio Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, con riferimento all’art. 40, comma 3, delle NOIF; il Sig. Corti per aver tesserato il calciatore Merli Luigi Francesco senza la preventiva richiesta di deroga formulata al Presidente Federale e al competente Settore Giovanile Scolastico, nonché per non aver svolto i necessari controlli al fine di verificare l’effettivo cambio di residenza del calciatore in questione e della famiglia di questi; il Sig. Barella per aver provveduto al tesseramento del calciatore in argomento malgrado il diniego espresso dal Settore Giovanile Scolastico e per non aver svolto i necessari controlli al fine di verificare l’effettivo cambio di residenza del calciatore sopra indicato e della sua famiglia, tutto ciò in violazione delle normative vigenti; inoltre le Società ASD Lastrigiana e Albignasego Calcio ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta ai loro legali rappresentanti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 4 al Sig. Marco Corti, dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc. ASD Lastrigiana, dell’inibizione per mesi 6 al sig. Antonio Barella e dell’ammenda di € 1.500,00 alla Soc. Albignasego Calcio Srl. La soc. Albignasego Calcio e il suo Presidente hanno fatto pervenire nei termini assegnati una memoria difensiva, con la quale hanno chiesto in via principale il rigetto del deferimento, in subordine le sanzioni previste nei minimi edittali; altrettanto sia la Soc. Lastrigiana che il suo Presidente, per tramite del proprio difensore, presente in udienza, hanno fatto pervenire memoria difensiva chiedendo il totale proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge la responsabilità dei soggetti deferiti, i quali, in totale disprezzo della normativa vigente in materia di tesseramenti di giovani al di sotto del sedicesimo anno di età, hanno provveduto a tesserare il calciatore Merli Luigi Francesco, senza controllare tra l’altro l’effettivo cambio di residenza di tutto il nucleo familiare (padre, madre e fratelli), così come indicato e chiarito con circolare emanata dal Settore Giovanile Scolastico e ribadito nel recente Consiglio Federale, ove è stato sancito che il predetto nucleo familiare debba avere la residenza da almeno sei mesi nella regione che ospita la Società, elemento quest’ultimo ritenuto indispensabile per un tesseramento rientrante nell’attuale normativa. Infatti, la soc. Lastrigiana, nella stagione 2007/2008, tesserava il predetto calciatore senza preventiva richiesta di deroga del Presidente Federale ex art. 40, comma 3, NOIF, producendo presso il C.R. Toscana certificato di stato di famiglia, dal quale emergeva che il Merli cambiava la propria residenza dal Comune di Montalto Uffugo (CS) a quello di Lastra Signa (FI) in un nucleo familiare di cui faceva parte solamente la madre del calciatore ovvero la Sig.ra Carbone Maria. Invece, per la soc. Albignasego Calcio srl, emerge che in data 18 settembre 2008, la stessa formulava presso i competenti uffici la richiesta ex art. 40, comma 3, NOIF, per il tesseramento in deroga del Merli, ma nonostante il diniego all’autorizzazione motivato dal Settore Giovanile Scolastico, la Società in data 10 ottobre 2008 provvedeva ugualmente a formalizzare il tesseramento del Merli innanzi alla Delegazione Provinciale di Padova, producendo certificato di Stato di Famiglia e residenza, dal quale risultava che il calciatore cambiava la residenza in data 1 agosto 2008 dal Comune di Montalto Uffugo (CS) a quello di Lendinara (RO), oltre all’Atto di notorietà con il quale il padre dichiarava che la nuova residenza del figlio veniva stabilita presso l’abitazione dello zio materno. Le società sono chiamate a rispondere, per responsabilità diretta, per il comportamento addebitabile ai loro Presidenti, in quanto propri tesserati all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Marco Corti, dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Soc. ASD Lastrigiana, dell’inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Antonio Barella e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. Albignasego Calcio Srl.
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