F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009  (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO POLIZZI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. AC Sandonà 1922 Srl), PIER

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009

 (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO POLIZZI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. AC Sandonà 1922 Srl), PIERANGELO DE PICCOLI (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Liventinagorghense), ANGELO GABRIELLI (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Cittadella Srl), STEFANO MARCHETTI (dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Cittadella Srl) E DELLE SOCIETA’ AS CITTADELLA Srl E ASD LIVENTINAGORGHENSE (nota n. 5540/1275pf07-08/SP/blp del 19.3.2009)

Con atto del 19.3.2009, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il giovane Vittorio Polizzi per la violazione dell’art. 1, co. 1 e 3, CGS, i Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Liventinagorghense, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e dirigente dell’AS Cittadella Srl, per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 30, co. 1, Regolamento LND, nonché la ASD Liventinagorghense e l’AS Cittadella Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, in relazione alle responsabilità ascritte ai propri dirigenti e legale rappresentanti. Assume la Procura Federale che il giovane Vittorio Polizzi, sebbene tesserato con la AC Sandonà e senza autorizzazione di quest’ultima, sia stato schierato nelle fila della AC Liventinagorghense FM nella gara non ufficiale da questa disputata, in data 30.3.2008, con l’ AS Cittadella Srl. L’AC Sandonà ha lamentato ufficialmente l’abitualità di tale comportamento finalizzato, per quanto risulta dal tenore della denuncia del 3.4.2008, al tesseramento, da parte della AC Liventinagorghense, di atleti provenienti dalla stessa, contraddistintisi nelle gare dalla stessa organizzate nella vigenza del tesseramento con l’esponente, tanto è vero che anche il calciatore deferito risultava essere stato accompagnato dal genitore di un suo coetaneo, che l’anno precedente aveva militato per la AC Sandonà, poi passato proprio alla AC Liventinagorghense. Nel corso delle indagini, la Procura Federale ha invitato il giovane Polizzi a chiarire i termini della sua partecipazione all’attività sportiva dedotta, ma lo stesso non si è mai presentato per motivi scolastici, per quanto abbia avuto modo di chiarire la madre dello stesso, la quale ha però confermato la veridicità dei fatti oggetto dell’atto di incolpazione. Alla riunione del 24.6.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo, previa affermazione della responsabilità dei deferiti, l’applicazione della sanzione della squalifica per 1 mese al giovane Polizzi Vittorio, della inibizione per 1 mese ai Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti e dell’ammenda di € 500,00 per la ASD Liventinagorghense e di € 500,00 per la AS Cittadella Srl, i quali, dal canto loro, rimanendo assenti, hanno rinunciato a difendersi. Il deferimento è fondato e va accolto. Gli elementi raccolti, che possono ritenersi confermati sia dal contegno tenuto dai deferiti sia dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Perissinotto, consentono di affermare che il giovane Polizzi abbia preso parte ad attività sportiva di squadra diversa da quella per la quale risultava tesserato, ovvero l’AC Sandonà, senza che la stessa avesse rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso. Il fatto, di per sé di non particolare impatto, assume rilevanza se inserito nel contesto più ampio e delicato dell’articolazione dell’attività sportiva giovanile da parte di società radicate nel territorio, finalizzata al tesseramento di elementi giovanissimi. Scopo precipuo dell’ordinamento federale è quello di vigilare sulla formazione e la crescita di bambini di poco più di dieci anni in un ambiente ispirato ai valori del fair play, da intendersi non solo come lealtà e correttezza che gli stessi devono mostrare nel corso di una partita, ma come principi, consacrati nell’art. 1 CGS, ai quali si devono uniformare tutti i tesserati, soprattutto quelli che devono formare le giovani leve, nel corso della propria vita federale. Orbene, la partecipazione del giovane all’attività sportiva organizzata da una squadra diversa da quella per la quale è tesserato è un contegno sicuramente censurabile, soprattutto se finalizzato al futuro tesseramento, anche se maggiori responsabilità dovrebbero essere comunque addebitate alla AC Liventinagorghense, per l’abitualità alla quale sembra aver improntato una non trasparente attività di “scouting” apparentemente ai danni dell’AC Sandonà, della quale quanto contestato costituisce l’ultimo episodio, fatti per cui, comunque, detta Società non è stata deferita. Il giovane Polizzi dovrà essere altresì sanzionato per la violazione dell’art. 1, co. 3, CGS, non potendo essere giustificata la protratta inottemperanza all’invito rivolto dalla Procura Federale per esigenze di indagine. I Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti, nonché l’ASD Liventinagorghense e l’AS Cittadella Srl devono essere ritenute responsabili per la violazione dell’art. 30, co. 1, Regolamento LND, non risultando che sia stata richiesta la prescritta autorizzazione per la partita effettuata non ufficiale in data 30.3.2009. PQM Infligge al giovane Polizzi Vittorio la squalifica per giornate 3 (tre), ai Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), nonché all’ASD Liventinagorghense e all’AS Cittadella Srl l’ammenda di € 500,00(cinquecento/00) ciascuna.

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