F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CDN del 26.06.2009 (282) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SERGIO MOTTA (Presidente della Soc. Valsesia Calcio), GIUSEPPE BORDIGA (Presi

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CDN del 26.06.2009

(282) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SERGIO MOTTA (Presidente della Soc. Valsesia Calcio), GIUSEPPE BORDIGA (Presidente della Soc. SS Quaronese), CIRO DI CAPRIO (Presidente della Soc. ACD Real Valduggia) E GIULIA SMANIOTTO (Presidente della Soc. ASD Serravallese 1922) E DELLE SOCIETA’ VALSESIA CALCIO, SS QUARONESE, ACD REAL VALDUGGIA E ASD SERRAVALLESE 1922, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 70 del 30.4.2009).

la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva prodotta dalle società appellate (peraltro mancante della sottoscrizione di una di esse, la AC Valsesia Calcio) perché pervenuta fuori termine; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l’applicazione ai sigg.ri Sergio Motta, Giuseppe Bordiga, Ciro Di Caprio e Giulia Smaniotto della sanzione dell’inibizione di giorni 30 ciascuno ed alle Società AC Valsesia Calcio, SS Quaronese, ACD Real Valduggia e ASD Serravallese 1922 quella dell’ammenda di €. 600,00 ciascuna, osserva quanto segue. La fonte su cui è basato il deferimento è rappresentata da un articolo apparso su un periodico locale e dalla nota 12.6.2008 del Delegato Provinciale di Biella. Quest’ultima gode di fede privilegiata attestando fatti di cui il dirigente federale afferma l’esistenza. Pertanto era onere dei deferiti fornire elementi probatori che dimostrassero l’inesattezza dello svolgimento dei fatti siccome illustrato in tale nota. Non avendolo fatto proprio sulla base dell’esistenza di tale nota si può affermare che sia stata raggiunta la prova dell’evento contestato, e quindi ritenere con certezza che le società deferite hanno preso parte alla manifestazione direttamente ed in veste ufficiale. L’impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale deve essere quindi riformata come risulta in dispositivo. P. Q. M. Accoglie il ricorso e in riforma dell’impugnata decisione infligge ai sigg.ri Sergio Motta, Giuseppe Bordiga, Ciro Di Caprio e Giulia Smaniotto la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno ed alle Società AC Valsesia Calcio, SS Quaronese, ACD Real Valduggia e ASD Serravallese 1922 la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuna.

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