F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CDN del 26.06.2009 (291) – APPELLO DEL SIG. GIANCARLO LAVARONI (Presidente e Legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Buttrio) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CDN del 26.06.2009

(291) – APPELLO DEL SIG. GIANCARLO LAVARONI (Presidente e Legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Buttrio) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 76 del 30.4.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti del sig. Giancarlo Lavaroni la sanzione dell’inibizione per mesi 4. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il Lavaroni chiede il proscioglimento da ogni addebito. In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente, per la Procura federale è presente l’avv. Enrico Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. Rilevato, inoltre, che non è stata versata la tassa, seppur ritualmente richiesta al ricorrente dalla Segreteria di questa Commissione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo.

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