F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009 (260) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AI SIGG.RI MIMMO ZINGARO E RINO ROSSINI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009

(260) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AI SIGG.RI MIMMO ZINGARO E RINO ROSSINI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOC. ASD ROMA VIII, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009).

Con ricorso del 16.4.2009, la ASD Roma VIII nonché il Sig. Mimmo Zingaro ed il Sig. Rino Rossini in proprio hanno impugnato la decisione della CDT presso il CR Lazio, pubblicato su CU n. 88 LND del 9.4.2009 con la quale è stata inflitta alla Società la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ed ai ricorrenti la sanzione della inibizione per mesi tre. La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha incolpato ideducenti delle violazioni per la cui specificazione si rimanda all’atto di accusa, per averepattuito oralmente rimborsi economici in favore dei calciatori tesserati con la Società stessa. La CDT, riconoscendo la fondatezza del deferimento solo in relazione all’art. 94 NOIF, ha inflitto le sanzioni di cui al CU n. 88. Gli appellanti, pur non contestando l’esistenza dei fatti posti a sostegno del deferimento, ovvero le pattuizioni economiche intercorse, ne ha però eccepito l’assoluta legittimità avendo i rimborsi spese natura restituiva e non stipendiale. I deducenti lamentano comunque la eccessività delle sanzioni chiedendone in via gradata la riduzione. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il combinato disposto delle norme delle quali è stata contestata la violazione (artt. 94 NOIF e 39 Regolamento LND), trattandosi di Società partecipante al campionato regionale, vietano qualsiasi forma di accordo fra la stessa ed i calciatori “non professionisti” determinando l’assoluta irrilevanza dell’accento posto dagli appellanti sulla natura dei rimborsi. Relativamente, invece, alla quantificazione delle sanzioni, delle quali l’appellante lamenta genericamente la illegittimità, l’art. 8, co. 6, CGS determina specificamente la sanzione dell’ammenda, correlandola all’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto. Sebbene il motivo sia ai limiti dell’ammissibilità, è bene rilevare che, da un esame complessivo degli atti e delle dichiarazioni rese alla Procura Federale in sede di indagini, emerge che le somme pattuite così come quelle corrisposte (essendo in contestazione due stagioni sportive) ammontano ad un importo tale da far ritenere congrua l’ammenda inflitta. PQM Rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it