F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009 (267) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC MONFALCONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI LUCIO GERMANI E GIOVANNI MASTROBUONI E LA SANZIONE DELL’AMMEN

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009

(267) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC MONFALCONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI LUCIO GERMANI E GIOVANNI MASTROBUONI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOC. AC MONFALCONE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 58 del 12.3.2009).

Con reclamo del 4.5.2009, l’AC Monfalcone, nell’interesse proprio e dei Sigg.ri Germani e Mastrobuono, ha impugnato la decisione, pubblicata in CU 58 del 12.3.2009, con la quale la CDT presso il CR Friuli Venezia Giulia, tra le altre cose, ha condannato i reclamanti alle sanzioni per la cui specificazione si rimanda al comunicato stesso. I deducenti lamentano la ingiustizia della decisione eccependo sia l’insussistenza della condotta illecita sia l’eccessività della sanzione. La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha incolpato taluni soggetti, tre dei quali sono gli appellanti, per la falsificazione di un referto arbitrale teso a dimostrare l’effettuazione di una partita della categoria esordienti, sebbene non si fosse svolta per comportamento imputabile all’AC Monfalcone. Detto referto, redatto dal Sig. Depangher, con l’indicazione del mancato svolgimento della competizione, veniva lasciato nella segreteria della Società e successivamente spedito, risultando, però, la copia pervenuta al GST, difforme dal documento originariamente predisposto sia per la aggiunta del risultato della gara e delle sottoscrizioni dei Dirigenti Accompagnatori sia per la cancellazione del motivo del mancato svolgimento. Omologato il risultato, la Itala San Marco chiedeva chiarimenti alla Delegazione Provinciale di Gorizia la quale, a seguito di alcuni accertamenti, appurava la denunciata difformità e consigliava alla predetta di formalizzare l’accaduto con un esposto. Da qui si è aperto il procedimento che ha portato alla condanna dei deferiti. Il reclamo è in parte improponibile ed in parte infondato e, per tale motivo, deve essere rigettato. Preliminarmente questa Commissione osserva che l’impugnazione è stata sottoscritta dal Sig. Germani nella sua qualità di legale rappresentante dell’AC Monfalcone anche nell’interesse del Sig. Mastrobuoni. È bene rilevare che il Sig. Germani, in quanto inibito, era privo dei poteri di rappresentanza della Società e, pertanto, il ricorso si presenta improponibile per la parte relativa alla Società ed al Sig. Mastrobuoni, valendo solo a titolo personale per il Sig. Germani. Le ragioni che hanno determinato l’accoglimento del deferimento sono da ricercare in specifici elementi e comportamenti tenuti dai deferiti. È opportuno partire dal presupposto che la vicenda di che trattasi si è articolata in più fasi ed in un arco temporale esteso, scanditi non solo dal mancato svolgimento della gara (con la presenza degli ospiti al campo di gioco per oltre quaranta minuti) ma anche da una serie consistente di comunicazioni intercorse tra le Società interessate e gli organi provinciali, delle quali il Sig. Germani asserisce di non aver avuto conoscenza sino alle comunicazioni con le quali la Procura Federale, a definizione dell’indagine, avrebbe formalizzato l’accusa. Tale protesta di innocenza e di ignoranza dei fatti risulta però pretestuosa in quanto, a parte la permanenza presso il campo di gioco da parte della Itala San Marco (si trattava di calciatori esordienti e delle relative famiglie), non risulta credibile che il Presidente della Società per mesi ignori fatti che riguardano la stessa e che un terzo estraneo all’ordinamento federale, cassiere, indicato quale autore del fatto illecito a distanza di tempo dai deferiti, abbia autonomamente ed arbitrariamente preso l’iniziativa di effettuare la falsificazione e la spedizione del referto, discostandosi in modo così grave da una gestione ispirata alla correttezza. Non solo. Non è credibile che tutti i deferiti si sono determinati ad adottare un comportamento omissivo nei confronti del proprio Presidente, serbando il silenzio in ordine ad accertamenti effettuati in modo ufficiale. Tale circostanza è stata smentita dallo stesso Sig. Valentino il quale ha dichiarato di aver riferito l’esistenza della problematica al Germani in epoca anteriore a quella indicata – in maniera inspiegabile se sussistente la buona fede – dall’appellante. La tesi prospettata dallo stesso non risulta in alcun modo credibile per ulteriori elementi che si intendono chiarire. A parte la denunciata incongruenza in ordine al differente momento in cui il Germani avrebbe appreso della vicenda, è estremamente singolare che venga prospettato che tutti sarebbero riusciti a tenere il Presidente all’oscuro della stessa, peraltro a lungo, non collimando tale “estromissione” con il ruolo che tutti riconoscono all’appellante. Tra l’altro, sintomatico della natura illecita della vicenda è l’atteggiamento tenuto dal Sig. Deotto, allenatore del settore giovanile, il quale, riferendo alla Procura, ha dichiarato di aver appreso dell’accaduto dal Presidente del Comitato Provinciale al quale avrebbe commentato che, trattandosi di una partita di ragazzini, la considerava una questione secondaria. A parte il ruolo societario dallo stesso rivestito, quanto dichiarato risulta smentito dagli atti di indagine in quanto il Deotto avrebbe contattato il Vidoz su mandato di Mastrobuoni proprio al fine di comprendere cosa fosse accaduto.

Anche tale comportamento è del tutto inspiegabile così come il contattare il Sig. Inglese per verificare la possibilità di rimediare al fatto del referto falsificato. La ricostruzione della vicenda non può poi prescindere dalla considerazione che la Società, o meglio il Germani, non abbia adottato alcun provvedimento nei confronti degli autori “reali” dell’illecito, così dimostrando che la stessa, ma soprattutto il soggetto effettivamente leso da tali omissioni, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello morale, non hanno inteso discostarsi dal loro operato del quale erano evidentemente a conoscenza e che si ritiene abbiano determinato, ferma restando la circostanza che l’illecito è stato posto in essere nell’interesse della compagine di appartenenza. PQM  Dichiara improponibile il reclamo nell’interesse dell’AC Monfalcone e del Sig. Mastrobuoni e lo rigetta per il resto. Dispone incamerarsi la tassa versata.

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