F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009 (270) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC ENOTRIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ACHILLE VILLA, LA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. ANTONIO BI
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009
(270) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC ENOTRIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ACHILLE VILLA, LA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. ANTONIO BIONDO E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE DA APPLICARSI NEL CAMPIONATO 2008/2009
CATEGORIA GIOVANISSIMI B ALLA SOC. FC ENOTRIA 1908, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 39 del 17.4.2009).
A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Lombardia ha applicato nei confronti del sig. Achille Villa la sanzione dell’inibizione per mesi sei, al sig. Antonio Biondo la sanzione della squalifica per mesi sei e alla Soc. Enotria l’ammenda di € 600,00 ed un punto di penalizzazione da applicarsi nel Campionato 2008/2009 categoria Giovanissimi B. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Società reclamante ha chiesto una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. In data odierna è comparso per la Società ricorrente l’avv. Domenico Di Pasquale per la Procura federale l’avv. Villani il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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