F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009 (275) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOC. ASD OSIMANA E DEI SIGG.RI GIUSEPPE BUGIOLAC

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CDN del 27.05.2009

(275) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOC. ASD OSIMANA E DEI SIGG.RI GIUSEPPE BUGIOLACCHI, GIOVANNI GIACCO, ARMANDO CIAVATTINI, LUCA PESARESI, MAURIZIO CARBONARI E LUCA BIONDINI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 161 del 16.4.2009).

La Procura Federale l’11 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche il calciatore Giuseppe Bugiolacchi, nonché i sigg.ri Giovanni Giaccio, Armando Ciavattini, Luca Biondini, Luca Pesaresi e Maurizio Carbonari, in qualità di dirigenti accompagnatori della società ASD Osimana e la società ASD Osimana, contestando: al primo la violazione degli artt. 1 CGS, 7 e 16 Statuto Federale, 32 bis NOIF per aver disputato nella stagione 2007/2008 n. 20 gare del campionato di Eccellenza in favore della società ASD Osimana senza averne titolo in quanto non tesserato per tale società; ai dirigenti la violazione degli artt. 1 CGS e 61 NOIF per aver sottoscritto n. 20 distinte - gara, nelle quali veniva dichiarato che tutti i calciatori ivi indicati e quindi anche il Bugiolacchi erano regolarmente tesserati e giocavano sotto la responsabilità della società; la società ASD Osimana per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS in relazione alle violazioni ascritte ai dirigenti ed al calciatore. I deferiti si costituivano con separate memorie, convergenti nell’eccepire in via preliminare e pregiudiziale l’improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 11 CGS imputabile alla Procura Federale e, nel merito, per chiedere il rigetto del deferimento, di cui ne contestavano la fondatezza. La Corte Territoriale, con decisione del 16 aprile 2009, accoglieva l’eccezione sollevata dalla parte resistente e, per l’effetto, dichiarava l’improcedibilità del deferimento. Motivava il primo giudice che i fatti posti a fondamento del deferimento si erano verificati nella stagione sportiva 2007/2008 e che la notizia di essi era pervenuta alla Procura Federale in data 28 aprile 2008; le indagini si erano tuttavia concluse il 12 settembre 2008 e quindi nella successiva stagione sportiva 2008/2009, senza che fosse intervenuta alcuna autorizzazione alla proroga delle indagini, di talchè risultava violato l’art. 32 comma 11 CGS sul punto che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, che, nel caso esaminato, non risultavano richieste. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, concludendo per l’annullamento della stessa e per la rimessione degli atti avanti la Commissione di primo grado per la decisione nel merito. Resiste al ricorso la parte deferita a mezzo di memorie, istando per il rigetto del ricorso e per la conferma della decisione impugnata. Deduce la ricorrente che il termine temporale indicato dall’art. 32 CGS decorre dal momento della formale apertura dell’indagine da parte della Procura Federale e non dalla data della denuncia, la quale non comporta di per sé rilevanza di natura disciplinare se non dopo la valutazione di positività in ordine alla apertura della fase inquirente del procedimento. E poiché le indagini nel corso della stagione 2007/2008 non si erano ancora aperte, esse potevamo essere espletate nella stagione successiva senza necessità di alcuna proroga, che peraltro non poteva essere chiesta nella stagione di cui sopra perché, in quel momento, le indagini non erano state disposte. All’odierna udienza la Procura federale ha insistito nell’accoglimento dell’appello. I difensori delle parti appellate si sono riportati alle proprie difese insistendo nelle eccezioni e nelle domande ivi formulate. Il ricorso è infondato. Risulta documentalmente provato che le violazioni ascritte ai deferiti si erano verificate nella stagione 2007/2008 e che i fatti, per ammissione della stessa Procura, erano stati portati a sua conoscenza il 28 aprile 2008, cioè nel corso della medesima stagione sportiva. Risulta altresì documentalmente provato che le indagini erano state autorizzate il 15

luglio 2008 e che esse erano concluse il  2 settembre 2008, quindi in entrambi i passaggi nel corso della stagione 2008/2009, successiva a quella delle accertate violazioni. Pertanto, non può dubitarsi della sussistenza della violazione dei termini di cui all’art. 32 comma 11 CGS più volte indicati, resa evidente dalla mancanza di proroga, non potendosi escludere che, in una più ampia interpretazione della norma, la proroga possa essere oggetto di richiesta non soltanto per la prosecuzione, ma anche per l’inizio delle indagini, che, per situazioni eccezionali, non si siano aperte nella stagione di riferimento dei fatti. Il rigetto del ricorso preclude l’esame delle difese delle parti controinteressate, stante l’accoglimento della loro domanda. P.Q.M. respinge il ricorso e per l’effetto conferma la decisione impugnata.

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