F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CDN del 04.06.2009 (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MENEGHELLO (Presidente della Soc. Futsal Carmenta), PAMELA BATTISTELLA (preparatore atletico dell
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CDN del 04.06.2009
(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MENEGHELLO (Presidente della Soc. Futsal Carmenta), PAMELA BATTISTELLA (preparatore atletico della Soc. Futsal Carmenta) GILBERTO FRISON E PAOLO PEROZZO (Consiglieri della Soc. Futsal Carmenta) ANTONIO BORTOLI E GIANLUCA PAVANELLO (dirigente accompagnatori della Soc. Futsal Carmenta), LUIZ PAULO SECCHI (calciatore della Soc. Futsal Carmenta) DELLA SOCIETA’ FUTSAL CARMENTA (nota n. 5684/851pf08-09/SP/blp del 24.3.2009) 1. Il deferimento
La Procura Federale deferiva a questa Commissione: - il Signor Antonio Meneghello, quale Presidente della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40 comma 6, delle N.O.I.F. e 10 commi 2 e 6, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e proibità, per aver sottoscritto la richiesta del tesseramento del calciatore Luiz Paulo Secchi senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche in ordine all’eventuale sussistenza di ostacoli di natura contrattuale e/o di precedenti tesseramenti impeditivi del tesseramento de quo; - i Signori Antonio Meneghello quale Presidente della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, Pamela Battistella quale preparatore atletico della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, Gilberto Frison e Paolo Perozzo, in qualità di consiglieri della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, Antonio Bortoli e Gianluca Pavanello, quali dirigenti accompagnatori della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per aver sottoscritto le 18 liste di gara indicate nella parte motiva del richiesto deferimento e depositate in atti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, certificando la regolarità del tesseramento del calciatore Luiz Paulo Secchi, in
violazione della normativa federale di riferimento; - il Sig. Luiz Paulo Secchi, quale calciatore della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F. e 10 commi 2 e 6, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e proibità, per aver sottoscritto la richiesta di suo tesseramento pur essendo già tesserato per Federazione estera e per aver partecipato nelle file della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA a 18 gare valevoli per il Campionato Nazionale di calcio a 5 – Serie B – Girone B, in posizione irregolare di tesseramento; - la società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente ed ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Antonio Meneghello quale Presidente della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, i Signori Pamela Battistella, Gilberto Frison, Paolo Perozzo, Antonio Bortoli e Gianluca Pavanello quali dirigenti della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA e la società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, predisposta per contestare gli addebiti loro mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: - per il Signor Antonio Meneghello, inibizione per mesi dodici; - per la Signora Pamela Battistella, il Signor Paolo Perozzo e il Signor Antonio Bortoli, un mese di inibizione per ciascun deferito; - per il Signor Gilberto Frison mesi due di inibizione; - per il Signor Gianluca Pavanello, mesi quattro di inibizione; - per il Signor Luiz Paulo Secchi, 6 mesi di squalifica; - per la AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA 18 punti di penalizzazione ed euro 2.500 di ammenda. E’ comparso altresì il difensore dei deferiti Signor Antonio Meneghello, Signori Pamela Battistella, Gilberto Frison, Paolo Perozzo, Antonio Bortoli, Gianluca Pavanello e AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti. 2. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, sulla base dei fatti e delle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Sulle asserite responsabilità dei soggetti deferiti, ravvisa che così come dedotto nelle memorie difensive prodotte dal difensore dei deferiti, il mancato accertamento sullo stato di tesserato del calciatore Luiz Paulo Secchi non può essere imputato né al Presidente né ai dirigenti della AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA. Ciò a causa delle comunicazioni dell’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., adottate sulla base delle dichiarazioni della Federazione Brasiliana (CBF). Quest’ultima infatti, a seguito di regolare richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio Centrale Tesseramenti FIGC, circa la posizione del calciatore Luiz Paulo Secchi quale calciatore tesserato presso la Federazione Brasiliana, aveva risposto riferendo che il suddetto giocatore non era mai stato tesserato presso la propria Federazione. Pertanto non si può parlare di negligenza, imprudenza e imperizia, poiché, se del caso, questa può essere ascritta solo e unicamente alla Federazione Brasiliana e/o al calciatore stesso, in quanto entrambi rilasciavano informazioni inesatte e nel caso del calciatore in modo doloso o comunque colposo. Tutti i deferiti ad eccezione del Secchi hanno sempre ottemperato alle prescrizioni impartite per il tesseramento del calciatore, tanto da ricevere dalla stessa F.I.G.C. il nulla osta al tesseramento del giocatore. Per quanto concerne la posizione del calciatore Luiz Paulo Secchi, a seguito delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale si ravvisa un comportamento antiregolamentare del suddetto tesserato, in quanto lo stesso non avrebbe mai riferito di essere stato tesserato presso la Federazione Brasiliana, e solo successivamente all’indagine della Procura Federale avrebbe ammesso di essere già stato tesserato per una società appartenente a una Federazione estera. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare ravvisa nei riguardi del calciatore Luiz Paulo Secchi la violazione degli agli art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e proibità, per aver sottoscritto la richiesta di un nuovo tesseramento pur essendo già tesserato per una Federazione estera. Di conseguenza, visto l’art. 4, comma 2, del C.G.S per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei loro tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva, sia pur lieve e da sanzionare in misura minima, da parte della AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento dei deferimenti proposti
dalla Procura Federale, infligge al calciatore Paulo Luiz Secchi la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) e alla AD Calcio a 5 Futsal Carmenta quella dell’ammonizione. Proscioglie i Signori Antonio Meneghello, Pamela Battistella, Gilberto Frison, Paolo Perozzo, Antonio Bortoli e Gianluca Pavanello dagli addebiti contestati.
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