F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CDN del 05.06.2009  (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HADJ HAMAD FOUDI (Presidente della Soc. AS Lucchese Libertas Srl), GIUSEPPE GIGLIO (calciatore tesse

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CDN del 05.06.2009

 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HADJ HAMAD FOUDI (Presidente della Soc. AS Lucchese Libertas Srl), GIUSEPPE GIGLIO (calciatore tesserato per la Soc. Olbia Calcio Srl), DOMENICO DE SIMONE (calciatore tesserato per la Soc. Bassano Virtus 55), TOMMASO DEI (calciatore tesserato per la Soc. Potenza Sport Club Srl), STEFANO BELLE’ (calciatore tesserato per la Soc. Cisco Calcio Roma Srl), GIANLUCA ZANETTI (calciatore tesserato per la Soc. US Foggia SpA) E FRANCESCO ZIZZARI (calciatore tesserato per la Soc. Ravenna Calcio Srl) (nota n. 4839/1223pf07-08/AM/ma del 24.2.2009).

Il deferimento.

A seguito della segnalazione del Presidente dell’allora Lega Nazionale Professionisti di Serie C e delle successive indagini svolte, in data 24.2.09, il Procuratore Federale ha deferito a questa commissione il Sig. Hadj Ahmad Fouzi, presidente dell’A.S. Lucchese Libertas S.r.l., e i calciatori Giglio Giuseppe, De Simone Domenico, Dei Tommaso, Bellé Stefano, Zanetti Gianluca e Zizzari Francesco, all’epoca dei fatti tesserati per la medesima Società, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94, comma 1, lett. b, delle N.O.I.F., e i secondi della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere contravvenuto al divieto sancito dalla norma federale citata violando i principi di lealtà, correttezza e probità, avendo pattuito contrattualmente, ma successivamente ai contratti sottoscritti con detti calciatori per la stagione sportiva 2007/2008, mediante nuovi accordi di prestazione sportiva per la medesima stagione, compensi superiori a quelli convenuti nei precedenti accordi già depositati presso la competente Lega, con ciò violando il divieto sancito dalle disposizioni dell’art. 94, comma I, lett. b delle N.O.I.F. I calciatori Bellé, Dei, De Simone, Giglio, Zanetti e Zizzari, con separate memorie pervenute in termini, confermata la formale sottoscrizione di accordi economici migliorativi di quelli già in essere, dagli stessi depositati in Lega nella inerzia della Società, dalla Lega non ratificati, hanno escluso la configurabilità di una violazione disciplinare loro ascrivibile e concluso per il loro proscioglimento ovvero, in via subordinata, previo riconoscimento della buona fede e delle attenuanti generiche, per l’applicazione di una sanzione minima e simbolica.Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l’inibizione di mesi dodici per il Sig. Hadj Ahmad Fouzi e la squalifica di mesi due per i calciatori Bellé, Dei, De Simone, Giglio, Zanetti e Zizzari. Sono altresì comparsi i difensori dei calciatori Bellé, Dei, De Simone, Giglio, Zanetti e Zizzari i quali si sono riportati alle memorie in atti e hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. I motivi della decisione. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai deferiti al rappresentante della Procura, risulta che tra la Soc. Lucchese, in persona del suo presidente Hadj Ahmad Fouzi, e i sei calciatori deferiti sono intervenuti, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, accordi economici migliorativi di quelli già in essere tra le parti. Tali accordi, redatti sull’apposito modulo federale, stante la inerzia della Società, venivano depositati dagli stessi calciatori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del vigente Accordo Collettivo, presso la competente Lega, la quale, però, non procedeva alla loro ratifica. Sentiti dal collaboratore della Procura, tutti i deferiti confermavano la intervenuta sottoscrizione dei contratti in atti. Riferiva, inoltre, il Presidente della società, sempre al collaboratore della Procura, di essere addivenuto alla determinazione di sottoscrivere gli accordi di che trattasi, per dimostrare ai calciatori l’interesse della Società nei loro confronti. Tali comportamenti non integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., né sono contrari, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 94, comma 1, lett. b, delle N.O.I.F. Quest’ultima norma sancisce soltanto il divieto di “corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato ”. Nulla dice, invece, sul presunto divieto di sottoscrizione di accordi migliorativi, specie, quando, come nel caso de quo, gli stessi siano stati redatti su modulistica ad hoc e finanche inoltrati alla competente Lega, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa. Ne deriva che i deferiti devono essere prosciolti. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

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