F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CDN del 05.06.2009 (277) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD FELEGARESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. MARCO ANELLI (Presidente), DELL’INIBIZ
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CDN del 05.06.2009
(277) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD FELEGARESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. MARCO ANELLI (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E AMMENDA DI € 300,00 AL SIG. GIOVANNI ROSSI (Dirigente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009).
A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del soggetti deferiti le sanzioni di cui in epigrafe. Con il reclamo inoltrato alla Corte di Giustizia Federale e da tale organo trasmesso a questa Commissione Disciplinare Nazionale in ragione della sua competenza, la Soc. Felegarese chiede la revoca delle sanzioni inflitte in primo grado. All’udienza odierna nessuno compariva per la ricorrente. Il rappresentante della Procura Federale eccepiva preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e concludeva per l’ improcedibilità dell’impugnazione.. L’art. 33 comma 5 C.G.S. impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante. Nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 C.G.S., l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 C.G.S. Manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione. Tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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