F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CDN del 05.06.2009 (288) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SG GALLARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CDN del 05.06.2009

(288) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SG GALLARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 41/ter del 5.5.2009). Con ricorso del 6.5.2009, la SG Gallaratese ASD ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Lombardia, in accoglimento del deferimento del 19.3.2009, ha sanzionato la Società con la penalizzazione di punti 2 (due) per gli addebiti ascritti al Sig. Orazio Vedani, all’epoca dei fatti Presidente della stessa, deceduto prima della notifica del deferimento. La Procura Federale, con l’atto di incolpazione, ha contestato l’inosservanza, da parte dei soggetti predetti, dell’obbligo di provvedere al pagamento delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale in favore di due tesserati, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. L’appellante censura la pronuncia di primo grado deducendo che il decesso del Presidente, in epoca prossima alla violazione contestata, ma comunque successiva alla comunicazione dalla quale decorreva l’obbligo che si assume inosservato, avrebbe dovuto far ritenere insussistente l’obbligo predetto, dovendo il Collegio Arbitrale notificare la propria decisione anche a chi aveva rilevato la posizione all’interno della società. Chiede pertanto l’annullamento della delibera o comunque la sua sospensione concedendo termine per l’adempimento, o, in subordine, il differimento, alla prossima stagione sportiva, degli effetti della penalizzazione. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La prospettata necessità di reiterare la comunicazione a chi subentra nella carica di Presidente non solo non trova copertura normativa ma è comunque del tutto inidonea ad esimere da responsabilità i deferiti. Fermo restando il rispetto per il tragico evento che ha colpito la famiglia Vedani, si deve osservare che la violazione dell’obbligo è maturato in epoca antecedente al decesso del Sig. Orazio Vedani, tenuto conto anche del fatto che la comunicazione del Collegio Arbitrale era rivolta alla Società e non personalmente al suo rappresentante . Peraltro se fosse valida la tesi difensiva della ricorrente ogni modifica dell’assetto societario, determinando un mutamento delle persone che rappresentano la società, potrebbe giustificare richieste, anche pretestuose, di rimessioni in termini. Anche la richiesta subordinata non può trovare accoglimento. È bene ricordare che gli organi di giustizia sportiva, nel determinare le sanzioni ed il tempo in cui le stesse devono essere scontate, devono valutarne la natura afflittiva, risultando pertanto legittima la decisione – proprio in ragione di quanto prospettato dalla reclamante – nella parte in cui ne impone l’espiazione nella corrente stagione sportiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.

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