F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CDN del 10.06.2009 (166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIRKO MANCINI, FRANCESCO FRIONI e ALESSIO CARLINI (già ASD Ferentino attualmente tesserati AS Boville Ernica

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CDN del 10.06.2009

(166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIRKO MANCINI, FRANCESCO FRIONI e ALESSIO CARLINI (già ASD Ferentino attualmente tesserati AS Boville Ernica), MANUEL VIRGILI e ANDREA CUCCHI (tesserati ASD Ferentino), FRANCESCO AMBRIFI e ALESSANDRO SANTOPADRE (già ASD Ferentino, attualmente tesserati ASD Morolo Calcio), DAMIANO MEREU (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Morro D’Oro Calcio Srl), ANDREA FLAVI (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Pol. Montorotondo Calcio Srl), STEFANO ELIO RADIO (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Albignasego Calcio Srl), VITTORIO COZZELLA, AUGUSTO LIBERATORI (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Ferentino) E DELLA SOC. ASD FERENTINO (nota n. 4018/1458pf07-08/GR/mg del 26.1.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 26.1.2009 nei confronti dei Sig.ri Mirko Mancini, Francesco Frioni e Alessio Carlini, Manuel Virgili e Andrea Cucchi, Francesco Ambrifi e Alessandro Santopadre, Damiano Mereu, Andrea Flavi, Stefano Elio Radio, Vittorio Cozzella, Augusto Liberatori e della Soc. ASD Ferentino. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Vittorio Cozzella tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, uno dei deferiti, ossia il Sig. Vittorio Cozzella ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 C.G.S. (“pena base per il Cozzella inibizione per mesi 6 diminuita ai sensi dell’art. 24 C.G.S. a mesi 4 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 3 di inibizione”; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Vittorio Cozzella. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il deferimento. Con riferimento agli altri deferiti la Commissione osserva che a seguito della denunzia-esposto inviata dalla Società ASD Ferentino, in data 3 aprile 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 26 gennaio 2009 ha deferito a questa Commissione i calciatori, tesserati per la predetta Società all’epoca dei fatti: Sig.ri Mancini Mirko, Virgili Manuel, Cucchi Andrea, Frioni Francesco, Ambrifi Francesco, Mereu Damiano, Santopadre Alessandro, Flavi Andrea, Radio Stefano e Carlini Alessio per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di partecipare ad una seduta di allenamento disposta dalla Società di appartenenza, tutto in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il Sig. Liberatori Augusto, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Ferentino, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato dichiarazioni mendaci, relativamente al comportamento dei giocatori del Ferentino, in occasione del minacciato “sciopero” e della durata di astensione dagli allenamenti, tutto ciò in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; la Società ASD Ferentino per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente, dirigente e tesserati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica per i calciatori già indicati in epigrafe, l’inibizione per mesi sei al Presidente Sig. Augusto Liberatori, nonché l’ammenda di Euro 2.500,00 per la società Ferentino.

E’comparso altresì il difensore di tutti i calciatori deferiti meglio indicati in epigrafe, ad esclusione del Sig. Mereu Damiano, il quale, riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale, e dagli atti allegati appare del tutto pacifica ed evidente la responsabilità dei soggetti deferiti. Infatti, dalla relazione del collaboratore della Procura Federale e dall’esame dei calciatori deferiti, emerge senza ombra di dubbio che l’astensione dei giocatori dall’allenamento ha trovato riscontro oggettivo solo relativamente alla data del 25 marzo 2008, e che tale astensione era stata posta in essere solo per l’esonero dell’allenatore, e non per altre pretestuose motivazioni oggi addotte a loro difesa, lamentando tra l’altro il loro diritto allo “sciopero”, sancito dalla Costituzione (ma non previsto dal nostro ordinamento e dal vigente C.G.S.). La responsabilità del Presidente, Sig. Liberatori Augusto, emerge dalle dichiarazioni mendaci rese al collaboratore della Procura Federale, in ordine sia alle modalità di protesta dei suoi giocatori, in relazione ai fatti di cui all’esposto dallo stesso presentato, che relativamente alla posizione di effettivo direttore sportivo del Sig. Vittorio Cozzella in ambito societario. La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità diretta ed oggettiva, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente, Dirigente e Tesserati. Il dispositivo. Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per una gara effettiva di campionato per i calciatori Mirko Mancini, Francesco Frioni e Alessio Carlini, Manuel Virgili e Andrea Cucchi, Francesco Ambrifi e Alessandro Santopadre, Damiano Mereu, Andrea Flavi, Stefano Elio Radio; l’inibizione per mesi 6 (sei) al Presidente Sig. Augusto Liberatori e l’ammenda di € 1000,00 (mille/00) per la Società ASD Ferentino.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it