F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO PULCINA (delegato Provinciale di Vercelli) (nota n. 4841/158pf08-09/SP/blp del 24.2.2009) I

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO PULCINA (delegato Provinciale di Vercelli) (nota n. 4841/158pf08-09/SP/blp del 24.2.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 24/2/2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Piero Pulcina, delegato provinciale di Vercelli, per violazione dell'art. 5, n. 1 e 6, lett. d), CGS, per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente della Sezione AIA di Vercelli. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si evidenzia l’insussistenza degli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione dell’inibizione per sei mesi. È comparso altresì il difensore del Pulcina, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Nell’atto di deferimento si imputa al Pulcina, delegato provinciale di Vercelli, di aver inviato al Presidente del CR Piemonte e Valle d’Aosta una lettera contenente le seguenti affermazioni: 1) “a mio avviso, con l'operato degli arbitri di Vercelli ma sopratutto con quello del loro Presidente di Sezione viene ad essere screditata l'intera Istituzione Federale a cominciare dalla nostra Delegazione”; 2) “penso di non aver mai visto come quest'anno un rendimento arbitrale caduto così in basso e non parlo solo di rendimento tecnico”; 3) “ho potuto constatare che esiste una notevole spaccatura a causa del comportamento del Presidente, troppo permissivo con alcune ragazze e indifferente se non troppo severo con la maggior parte degli altri arbitri. Questo si ripercuote naturalmente sull'andamento dell'attività e di conseguenza sulla regolarità dei campionati”. A giudizio della Commissione, nel caso in esame non si integra la violazione dell’art. dell'art. 5, n. 1. Innanzitutto, le affermazioni del Pulcina non sono state espresse “pubblicamente”, in quanto devono essere considerate tali, ai sensi dell’art. 5, n. 4, CGS, soltanto quelle rese in pubblico ovvero idonee - per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione – a essere conosciute da più persone: circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie, considerato che le affermazioni erano contenute in una lettera inviata al Presidente del CR Piemonte e Valle d’Aosta, cioè a un organo dell’ordinamento federale, dell’ambito di un rapporto istituzionale. In secondo luogo, e comunque, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale, il

Pulcina ha precisato che intendeva riferirsi a comportamenti tecnici, a seguito di varie segnalazioni provenienti da alcune Società. Tale interpretazione non contrasta con il tenore letterale delle espressioni usate. Non può affermarsi con certezza, dunque, che le affermazioni del Pulcina esulino dal lecito diritto di critica: è dubbio, infatti, che esse contengano espressioni tali da concretizzare una forma di denigrazione nei confronti di altro tesserato e delle istituzioni federali e, in particolare, una accusa di parzialità. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Piero Pulcina dagli addebiti

contestati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it