F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009  (239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI EMANUELE PESOLI (calciatore tesserato per la Soc. AS Cittadella Srl) (nota n. 5991/865pf07- 08/SP/blp

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009

 (239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI EMANUELE PESOLI (calciatore tesserato per la Soc. AS Cittadella Srl) (nota n. 5991/865pf07- 08/SP/blp dell’1.4.2009)

Il deferimento Con provvedimento del 1.4.2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Emanuele Pesoli (calciatore professionista) per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1, CGS e dell’art .13, cc. 3, 4, 5 del Regolamento Agenti. L’incolpato, nei termini previsti, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, si confutano gli addebiti mossi al Pesoli e si chiede, anche previa l’audizione personale dello stesso, il proscioglimento dai capi di imputazione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha preliminarmente richiesto l’integrazione del capo di incolpazione con l’estensione dell’ipotesi accusatoria all’ipotesi di cui all’art. 13, c. 1 del Regolamento Agenti, concludendo per la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione al sig. Pesoli di 2 giornate di squalifica ed € 10.000,00 di ammenda. È comparso altresì il difensore del deferito, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, contestando la ritualità della detta estensione dell’ipotesi accusatoria, si è riportato alle conclusioni già formulate nella propria memoria. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale, variazione di tesseramento del 31.8.2007 e relativo accordo in bollo di pari data, foglio censimento del Pesoli, contratto di prestazione sportiva del 31.8.2007 e del 31.12.2007, mandato calciatore/agente del 16.12.2005 e società/agente del 25.8.2007) si evince che il calciatore Emanuele Pesoli, ha sottoscritto per la stagione sportiva 2007/2008 un contratto di variazione di tesseramento dalla società Vicenza calcio al Calcio Venezia. In particolare risulta che il calciatore abbia sottoscritto il contratto di trasferimento del 31.12.2007 in favore del Calcio Venezia senza aver fatto apporre anche il nominativo del suo agente, sig. Gaetano Paolillo, pur risultando in essere, a quella data, un contratto di calciatore/agente. Risulta inoltre che il Pesoli abbia successivamente liquidato le spettanze del Paolillo con la somma di € 2.800,00, quale percentuale dovuta sul compenso lordo contrattuale stabilito per il calciatore. Il sig. Pesoli ha inoltre poi sottoscritto, nel marzo 2008, un nuovo mandato all’agente Riccardo Calleri. Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 1, c. 1, CGS in relazione all’art. 13 cc. 1, 3, 4, 5 del Regolamento Agenti, e pertanto sanzionabili. Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini suffragate dalle stesse dichiarazioni agli atti, non possano dirsi inequivocabilmente provati gli addebiti mossi al prevenuto dalla Procura Federale e che hanno portato al deferimento dello stesso tesserato Pesoli. Effettivamente il calciatore Emanuele Pesoli - per sua stessa ammissione, resa al collaboratore della Procura Federale – ha sottoscritto, in data 31.12.2007, il suo trasferimento in favore del Calcio Venezia senza aver fatto apporre anche il nominativo del suo agente, sig. Gaetano Paolillo, pur risultando in essere a quella data – come si diceva - un contratto fra il calciatore e l’agente; successivamente, tuttavia, il Pesoli ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale inviando al Paolillo quanto di sua spettanza sulla base dell’accordo economico sottoscritto dal calciatore con la nuova società in data 16.8.2007. Allo stato non pare condivisibile, per insufficienza di elementi probatori, l’ipotesi ventilata dalla Procura per cui la somma pagata all’agente non sarebbe giusta e corretta in quanto in data 31.12.2007 il calciatore ebbe a sottoscrivere, sempre con il Calcio Venezia, un nuovo accordo economico, di molto superiore, e sulla cui base la cifra da destinare al Paolillo sarebbe stata anch’essa evidentemente diversa. Non sembra infatti provato che il primo accordo economico, inferiore nelle cifre, sia stato sottoscritto dal calciatore solo per eludere quanto previsto nel mandato all’agente. E’ infatti plausibile, come anche peraltro confermato alla Procura dai dirigenti del Venezia, che venendo da un periodo di inattività e scendendo in una categoria inferiore il calciatore possa avere firmato un accordo con la nuova società su una base economica inferiore rispetto a quanto percepito dal Vicenza, ma che prevedesse la possibilità di essere ridiscusso a breve, a seconda delle prestazioni del Pesoli. In ogni caso non pare, a questa Commissione, che possano dirsi pertinenti, né comunque violati i commi 1, 3, 4, 5 dell’art.13 del Regolamento Agenti, come nell’atto di deferimento della Procura. Il Pesoli, in effetti, ha conferito mandato al nuovo agente Calleri fra il gennaio e il marzo 2008, solo dopo l’intervenuta scadenza del contratto con il precedente agente sig. Paolillo, ma senza che ciò possa di per sé considerarsi in contrasto con la lettera della norma che, invece, prevede sanzionabile solo la circostanza che il calciatore dia mandato all’agente per ricercare altra società (e non pare questo il caso); anche il comma 4 del medesimo articolo non pare potersi dire violato dato che il Pesoli non si è avvalso di alcun agente per la stipula del nuovo contratto con il Venezia; altrettanto non può dirsi violato il comma 5, sempre del citato articolo, laddove il calciatore, sia pure solo dopo la diffida del Paolillo, ha effettivamente corrisposto la corretta percentuale della cifra stabilita nel contratto a titolo di spettanza economica. Quanto infine all’ipotesi di cui al c. 1 art. 13 Regolamento Agenti, solo oggi richiamata in udienza dalla Procura, anche a volerne ritenere la ritualità e ammissibilità, a questa Commissione pare sufficiente rilevare che alla data della stipula del contratto il rapporto con il precedente agente era già concluso. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di prosciogliere dagli addebiti mossi il calciatore Emanuele Pesoli.

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