F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CDN del 21.05.2009 (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTONOCITO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Vibonese Calcio Srl), GIOVANNI GIUFFRI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CDN del 21.05.2009

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTONOCITO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Vibonese Calcio Srl), GIOVANNI GIUFFRIDA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Rossano ASD), ANGELO D’ANGELO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Pol. Adrano Calcio O.N.L.U.S.), DIEGO BRUNO (arbitro effettivo Sez. AIA Torino), GIUSEPPE FIORENTINO (arbitro effettivo Sez. AIA Soverato), MAURO DE BONIS (arbitro effettivo Sez. AIA Cosenza) E DELLA SOCIETA’ POL. ADRANO CALCIO ONLUS (nota n. 4327/215pf08-09/AM/ma del 5.2.2009).

1) Il deferimento

Con provvedimento del 05.02.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i Sig.ri SANTONOCITO PIETRO, GIUFFRIDA GIOVANNI e D’ANGELO ANGELO, calciatori della Polisportiva Adrano Calcio Onlus, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. nonché  la Polisportiva ADRANO CALCIO ONLUS per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta posta in essere dai propri tesserati, nonché i Sig.ri BRUNO DIEGO, FIORENTINO GIUSEPPE e DE BONIS MAURO, quali componenti della terna arbitrale della gara di Campionato Interregionale del 17.09.2008 Polisportiva Adrano Calcio Onlus-Viribus Unitis, per violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 3, punto H, del Regolamento AIA ed all’art. 35, comma 1, del C.G.S.. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che i calciatori sopra citati, al termine della predetta gara e dopo aver avuto un violento diverbio con alcuni calciatori della Viribus Unitis e tentato di entrare nel loro spogliatoio al fine di entrarne in contatto, si rendevano protagonisti di un tafferuglio con alcuni agenti di polizia sfociato in episodi di violenza culminati nel lancio di un parastinco da parte del calciatore Santonocito Pietro in direzione di un agente in borghese, il quale veniva appunto colpito alla tempia dal predetto parastinco che gli cagionava una ferita lacero-contusa al capo, con una prognosi di giorni 6. Nello stesso atto di deferimento, veniva evidenziato inoltre che i suddetti fatti, benché accertati direttamente ed indirettamente dagli Ufficiali di gara, non venivano menzionati nei rapporti di gara dai componenti della terna arbitrale, i quali pertanto, pur avendo assistito ai citati episodi, avevano avuto un comportamento omissivo nella redazione del referto. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, - il Sig. DE BONIS MAURO faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale eccepiva in via preliminare l’incompetenza della Procura Federale al deferimento dei tesserati AIA in virtù dell’art. 3 del Regolamento Associativo AIA e, nel merito contestava gli addebiti e chiedeva l’archiviazione del procedimento nei suoi confronti, - il Sig. FIORENTINO GIUSEPPE faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale contestava gli addebiti e chiedeva il proscioglimento, - il Sig. BRUNO DIEGO faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale contestava gli addebiti e chiedeva il proscioglimento, - il Sig. D’ANGELO ANGELO e la Polisportiva ADRANO CALCIO ONLUS facevano pervenire congiuntamente unica memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano in via principale il rigetto del deferimento ed in via subordinata l’applicazione delle sanzioni minime, - il Sig. SANTONOCITO PIETRO faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale contestava gli addebiti e chiedeva in via principale il rigetto del deferimento ed in via subordinata l’applicazione delle sanzioni minime All’inizio della riunione odierna, i deferiti SANTONOCITO e GIUFFRIDA formulavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti SANTONOCITO e GIUFFRIDA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 C.G.S. (“pena base per il Santonocito squalifica per giornate sei diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a giornate quattro di squalifica; pena base per il Giuffrida squalifica per giornate tre diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a giornate due di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1,  comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate effettive nei confronti del calciatore Santonocito Pietro e della sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive nei confronti del calciatore Giuffrida Giovanni. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Alla stessa riunione odierna nessuno è comparso per gli altri incolpati, mentre è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei medesimi deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per 3 giornate effettive per il calciatore D’ANGELO ANGELO, la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 per la Società nonché la sanzione dell’inibizione per mesi uno per ciascuno dei Sig.ri BRUNO DIEGO, FIORENTINO GIUSEPPE e DE BONIS MAURO. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità dei deferiti in merito alla violazione contestata. Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dal Sig. DE BONIS MAURO circa l’incompetenza della Procura Federale al deferimento dei tesserati AIA in virtù dell’art. 3 del Regolamento Associativo AIA, atteso che tale norma prevede la giurisdizione domestica solamente quando si tratti di questioni di stretta natura associativa che non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC, soggetti che invece sono presenti quali deferiti nel caso di specie accanto ai tesserati AIA in merito a fatti che esorbitano da questioni di mera natura associativa. Del resto, lo stesso art. 30 C.G.S. prevede che la Commissione Disciplinare Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale in merito ai campionati ed alle competizioni nazionali e pertanto è pienamente legittimata a conoscere e giudicare sul presente deferimento. Passando ora al merito del deferimento, dall’esame degli atti e delle dichiarazioni rese durante le indagini risulta provato che - da un lato, i calciatori sopra citati, al termine della gara e dopo aver avuto un violento diverbio con alcuni calciatori della Viribus Unitis e tentato di introdursi nel loro spogliatoio al fine di entrare in contatto con gli stessi, si rendevano protagonisti di un tafferuglio con alcuni agenti di polizia sfociato in episodi di violenza culminati nel lancio di un parastinco da parte del calciatore Santonocito Pietro in direzione di un agente in borghese, il quale veniva appunto colpito alla tempia dal predetto

parastinco che gli cagionava una ferita lacero-contusa al capo, con una prognosi di giorni 6 e che - dall’altro, i suddetti fatti, benché accertati direttamente ed indirettamente dagli Ufficiali di gara, non venivano menzionati nei rapporti di gara dai componenti della terna arbitrale, i quali pertanto, pur avendo assistito ai citati episodi ed averne preso sufficiente contezza, avevano avuto un comportamento omissivo nella redazione del referto. Pertanto, da quanto sopra, i comportamenti posti in essere dai deferiti integrano senza ombra di dubbio le violazioni contestate e pertanto deve affermarsi la loro responsabilità.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere - al calciatore D’ANGELO ANGELO la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive, - alla società POLISPORTIVA ADRANO CALCIO ONLUS, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 (mille/00), - al Sig. BRUNO DIEGO la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), - al Sig. FIORENTINO GIUSEPPE la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), - al Sig. DE BONIS MAURO la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).

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