F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO DELLA POL. GAETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009

5) RICORSO DELLA POL. GAETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI PIETRO ANDREA SEGUITO GARA ASTREA/GAETA DEL 3.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009, irrogava a Di Pietro Andrea, calciatore tesserato dalla società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “calciatore in panchina in quanto precedentemente sostituito, rivolgeva all’Arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a restare seduto in panchina irridendo il direttore di gara con gesti di scherno per circa 1 minuto.” Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione assumendo che la sanzione non avrebbe dovuto superare il limite edittale di 2 giornate di squalifica, come previsto dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., ricordando altresì che in analoghe fattispecie questa Corte avrebbe comminato la pena nel minimo edittale. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e, in ogni caso, riportati negli atti del procedimento; che inoltre bene il Giudice Sportivo ha fissato in 3 giornate di gara la squalifica inflitta al Di Pietro per il suo comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara. Ritenuto in definitiva che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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