F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA SRL DILETTANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009

4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA SRL DILETTANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BABATUNDE OLALEKAN IBRAHI INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/NOCERINA DEL 19.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La predetta società lamenta come eccessiva e spropositata la sanzione di cui in epigrafe, tenuto conto anche della presenza di alcune circostanze attenuanti ed in relazione ad altri recentissimi precedenti di giurisprudenza su casi analoghi. Dal rapporto arbitrale risulta che nel caso in esame l’episodio che ha dato luogo alla sanzione predetta e che è consistito in un pugno sferrato in pieno volto ad un avversario appare censurabile sotto molteplici profili, sia perché avvenuto a giuoco fermo, sia perché ha prodotto un taglio con abbondante sanguinamento nell’avversario colpito, sia perché ha costretto quest’ultimo ad uscire dal terreno di giuoco per circa due minuti interrompendo così la sua partecipazione alla gara, sia infine perché successivamente all’inevitabile provvedimento di espulsione lo stesso calciatore responsabile della aggressione ha offeso con gesti plateali il pubblico della squadra ospitante. Ora è da osservare che l’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. prevede come sanzione minima in fattispecie del genere la squalifica per tre giornate o a tempo determinato e l’applicazione che ne ha fatto il Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua e ben calibrata con riferimento alla condotta complessiva come sopra indicata ed a tutti gli elementi di pericolosità che ne emergono. La condotta del Barbatunde Olalekan non può dirsi qualificata, infatti, da una tale violenza da potersi inquadrare addirittura nella più severa fattispecie di cui alla lett. c) della stessa disposizione, ma va comunque ricostruita tenendo conto anche delle altre circostanze a lui imputabili innanzi ricordate, che hanno concorso a caratterizzare negativamente l’intera fattispecie L’invocato concorso di circostanze attenuanti non trova giuridico fondamento in alcuna previsione del codice e, in punto di fatto, appare comunque smentito dal rapporto arbitrale, che descrive come “normale” il comportamento del pubblico. Quanto, infine, ad alcune pronunce che vengono dal ricorrente invocate come esempi di un più benevolo trattamento in situazioni del genere, è appena il caso di ricordare che non esiste nel nostro ordinamento, e tanto meno in quello sportivo, il principio dello stare decisis ed il c.d. vincolo del precedente, tipico invece dei sistemi anglosassoni. Il ricorso si palesa, pertanto, infondato e come tale deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. Dilettanti di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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