F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 10 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: S
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 10 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 20 Luglio 2009
2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GARE AL SIG. SERAFINI GIANPIERO; SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. COLA FABIO, INFLITTE SEGUITO GARA TORRES CALCIO/ROMA CALCIO FEMMINILE DEL 16.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 100 del 20.5.2009)
Con preannuncio di reclamo del 21.5.2009, successivamente formalizzato il 27.5.2009, la G.S. Calcio Femminile impugnava la decisione del Giudice Sportivo emessa con il comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara Torres/Sassari del 16.5.2009 nel corso della quale, a seguito del ripetersi di espressioni gravemente ingiuriose e offensive nei confronti del direttore di gara da parte degli allenatori della squadra romana, Fabio Cola e Giampiero Serafini, si era generato un clima di tensione tale da generare nel direttore di gara medesimo il timore che dette minacce potessero dare luogo ad una effettiva aggressione; il che ha dato luogo alla sanzione della squalifica per cinque gare a carico del Serafini e per tre gare a carico del Cola. Il legale rappresentante del sodalizio ricorrente, nel ritenereche le sanzioni comminate a carico di due tecnici fossero eccessive, motivava la richiesta di annullamento del provvedimento nel primo caso per errore di persona, nel secondo caso per aver l’allenatore semplicemente formulato richieste di spiegazioni al direttore di gara. La decisione deve essere confermata e la sanzione comminata appare senz’altro proporzionata alla gravità del comportamento degli allenatori i quali, attraverso il profferimento di minacciosi insulti al direttore di gara contenuti nelle frasi refertate come “sei un bastardo” e “tu non hai capito con chi hai a che fare, non sai chi sono io, qua oggi finisce male!!” hanno posto in essere una condotta sportivamente gravissima, scorretta in sé e soprattutto aggravata dalla circostanza che, trattandosi di due allenatori, hanno vanificato il loro delicato ruolo di formatori sportivi la cui funzione è quella di trasmettere alla squadra segnali di senso diametralmente opposto. La sanzione in questa sede è stata dunque correttamente applicata dal giudice sportivo; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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