F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 27 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 27 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE IZCO MARIANO SEGUITO GARA CATANIA/BOLOGNA DEL 18.1.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 20.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 20.1.2009 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Izco Mariano, espulso nella gara di cui in epigrafe, per aver, durante un’azione di gioco, colpito con particolare veemenza un calciatore avversario durante lo svolgimento della gara Catania/Bologna del 18.1.2008. Avverso tale provvedimento la società Calcio Catania S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 21.1.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 23.1.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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