F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Giugno2009 3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Giugno2009

3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOLANO CORREA JORGE ELADIO SEGUITO GARA MODENA/BARI DEL 20.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti applicava al calciatore Bolano Correa Jorge la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara “per aver, al 30° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un calcio ad una gamba, disinteressandosi del pallone”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Modena F.C. S.p.A., che ha chiesto la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, adducendo a sostegno del mezzo di gravame che il fallo commesso dal proprio calciatore non è stato né violento né tantomeno volontario. Il reclamo è fondato nei limiti di quanto di seguito evidenziato e, pertanto, va parzialmente accolto. Anzitutto, s’impone una preliminare perimetrazione del materiale cognitivo utilizzabile, da ritenersi circoscritto al solo rapporto stilato dall’arbitro a conclusione della gara tra Modena e Bari,

disputatasi nella giornata del 20.12.2008. Non è, infatti, possibile avvalersi dei filmati esibiti dalla reclamante a corredo della propria produzione difensiva, la cui visione è consentita dal C.G.S. con le modalità e nei termini di cui all’art. 35 punto 1.3., che, nel caso in esame, non risultano rispettati. Tanto premesso, un’attenta lettura del precitato rapporto di gara consente di ridimensionare la gravità del fatto in contestazione, la cui dinamica non può essere ascritta ad un contesto di pura violenza. Ed, invero, la condotta incriminata risulta pur sempre posta in essere nel corso di un’azione di gioco (“…a giuoco in svolgimento..”), dalla quale non può essere decontestualizzata, sicchè più appropriatamente va derubricata come espressione della sproporzionata vigoria fisica impiegata dal calciatore Bolano Correa Jorge nel corso della fase agonistica in argomento, senza che però possa ritenersi provata una preordinata intenzionalità lesiva. In ragione di ciò la sanzione va ridotta a 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena, riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolano Correa Jorge Gladio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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