F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DELL’U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA P

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009

6) RICORSO DELL’U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. DELL’ORTO GIULIANO INFLITTA SEGUITO GARA OLGINATESE/SESTESE DEL 18.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009)

La U.S.D Olginatese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la Sestese disputatasi in data 18.1.2009, era stata inflitta la squalifica di 4 giornate al signor Dell’Orto Giuliano allenatore della squadra “per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, profferendo nell’occasione, frasi irriguardose nei confronti di un assistente arbitrale” e “alla notifica del provvedimento disciplinare” essersi avvicinato “al medesimo assistente con atteggiamento minaccioso rivolgendogli nell’occasione frasi offensive” . A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta dell’allenatore non era consistita nel profferire frasi minacciosi e/o volgari né nel trascendere in escandescenza. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo in base al referto arbitrale in applicazione dell’art. 19 comma 1 lett. e) C.G.S.. Il ricorso è conseguentemente respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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