F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DEL F.C. SAVOIA 1908 SSDRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DEL F.C. SAVOIA 1908 SSDRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANGELLOTTI VINCENZO; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER, COMMA 11, NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6170/936PF08-09/AM/MA DEL 7.4.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009)

Con preannuncio di reclamo a mezzo fax del 5.5.2009 la società F.C. Savoia 1908 richiedeva copia degli atti del procedimento di cui in epigrafe, dando prova di aver notiziato ritualmente anche la controparte Procura Federale. La società ed il suo dirigente sono stati sanzionati dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito di deferimento della Procura Federale, per le violazioni rispettivamente indicate in epigrafe, non avendo adempiuto la società stessa nei termini regolamentari prescritti a corrispondere al calciatore Chisena Leonardo la somma di € 3,750,00 a seguito di delibera della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti del 22.12.2008. La società ed il suo dirigente (all’epoca dei fatti) non hanno prodotto memorie né sono comparsi nel primo grado di giudizio. Con motivi del 13.5.2009 deduceva la società Savoia 1908, avverso le sanzioni inflitte, in sintesi: a) richiedendo la nullità del deferimento in quanto sottoscritto dal Segretario del Comitato Interregionale e non il Legale Rappresentante; b) sostenendo di aver corrisposto al calciatore quanto dovuto in data 7.1.2009, come da allegato originale di dichiarazione “liberatoria” sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal calciatore in data 12.5.2009 presso il Comune di Matera; c) richiedendo, in via subordinata, l’inflizione della sanzione del punto di penalizzazione nella Stagione Sportiva 2009/2010. In sede di dibattimento erano presenti: - la Procura Federale con l’avv. Manca, che chiedeva la conferma della sanzione e l’inammissibilità perché di parte e perché prodotta tardivamente della dichiarazione “liberatoria” sostitutiva dell’atto di notorietà; - la società con il delegato avv. Fogliamanzillo, che riportandosi ai motivi di reclamo, sosteneva la bontà della suddetta dichiarazione in quanto atto pubblico e, a seguito di specifica richiesta della Corte, manifestava l’impossibilità di provare alla Corte stessa l’emissione del suddetto assegno per “difficoltà amministrative” da far risalire allo spostamento della sede societaria avvenuto nel mese di gennaio 2009. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Savoia 1908 SSDRL di Torre Annunziata (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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