F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 7) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009

7) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPPANNELLI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/PRO BELVEDERE VERCELLI DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La A.S. Pro Belvedere Vercelli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la U.S. Darfo Boario disputatasi in data 25.1.2009, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Cappanelli Marco in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito nell’aver “a gioco in svolgimento calpestato volontariamente e in maniera violenta un calciatore avversario che si trovava a terra in seguito ad un contrasto di gioco, il tutto con il pallone a distanza”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che l’atteggiamento del giocatore non era intenzionale nè violento, ma dovuto essenzialmente alla dinamica dell’azione del tutto accidentale. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguente applicazione dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Il ricorso è conseguentemente respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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