F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DELL’A.C. FANFULLA 1872 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZION
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009
3) RICORSO DELL’A.C. FANFULLA 1872 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE SIG. ANGELO ANTONIAZZI, DELL’ART. 94 TER, COMMA 13, NOIF (NOTA N. 6212/926 08-09PF/AM/MA DELL’8.4.2009) –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)
Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. ha inflitto la inibizione di mesi tre al signor Angelo Antoniazzi e la penalizzazione di un punto in classifica alla società Fanfulla per il mancato pagamento della somma di € 8.500,00, oltre agli interessi di mora, all’allenatore signor Nicola Tarroni, come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con delibera dell’11.10.2008, comunicata il 23 ottobre successivo. Il signor Antoniazzi era stato deferito, nella sua qualità di presidente, all’epoca, della società ricorrente, per aver violato il disposto dell’art. 1 C.G.S., che impone ai dirigenti delle società di comportarsi secondo i principii di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché il dovere di cui all’art. 94 ter, comma delle 13, N.O.I.F., il quale stabilisce che il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal Competente Collegio Arbitrale, va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. La società, a sua volta, era stata chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’operato di chi la rappresenta. Ora, nell’atto di impugnazione, la parte ricorrente si richiama ad una dichiarazione scritta e datata 1.12.2008, inviata a mezzo fax alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 3.12.2008, con la quale il suo ex allenatore dichiarava di non aver più nulla a pretendere relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008 (cui si aggiunge a conferma un’altra più dettagliata liberatoria del successivo 6 maggio 2009), e sostiene di aver ricevuto soltanto il 3.11.2008 l’ingiunzione di pagamento in questione. Va, però, tenuto presente che la normativa di cui alla imputazione non è ispirata unicamente alla mera tutela privatistica di eventuali ragioni di credito-debito fra le parti contendenti, ma è chiaramente dettata soprattutto in funzione dell’interesse alla regolarità dei rapporti fra i vari partecipi e componenti dell’ordinamento sportivo. Ciò premesso, pur volendo prescindere dalle indubbie circostanze rilevate dalla Commissione Disciplinare Nazionale in merito alla assenza di prova quanto alla effettività della data del 3.11.2008 per la ricezione della decisione del Collegio Arbitrale da parte della società Fanfulla, come pure quanto alla mancanza nella scrittura redatta dal Tarroni di qualsiasi riferimento alla decisione stessa ed alla entità del pregresso debito, sta di fatto che la allegata dichiarazione liberatoria risulta priva di data certa ed opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi. Sicchè non sembra possibile per difetto di prova accogliere il ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Fanfulla 1872 di Lodi e dispone addebitarsi la tassa reclamo. 2° Collegio composto dai Signori: Prof. Mario Sanino – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
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