F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE P
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009
2) RICORSO DELL’A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 A CARICO DEL SIG. SPIGNESE GIULIANO; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A CARICO DELLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER, COMMA 11, NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)
La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione del 29.12.2008, riconosceva al calciatore Ciro Celli la somma di € 1.400,00 dichiarando la società Ischia Isola Verde tenuta al pagamento nei termini di regolamento. La Procura Federale deferiva avanti la Commissione Disciplinare Nazionale, con atto del 7.4.2009 la predetta società ed il Presidente responsabile Giuliano Spignese per non aver adempiuto nei termini. Si costituivano gli interessati contestando l’assunto accusatorio rilevando, come con scrittura privata sottoscritta in data 26.1.2009, che le parti avevano raggiunto il pieno accordo avendo provveduto la società contestualmente a versare in contanti in un'unica soluzione quanto dovuto al Celli. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009) ritenendo come l’atto redatto tra le parti fosse privo della certezza della data, comminava alla società la penalizzazione di un punto in classifica e l’inibizione per mesi sei al signor Giuliano Spignese. Proponevano impugnazione gli interessati contestando l’assunto motivazionale della decisione di I grado corredando l’impugnazione di quietanza firmata dal Celli, con firma autenticata in data 26.1.2009, dal Responsabile del Comune di Ischia. Detto atto, prodotto in fotocopia a corredo dell’impugnazione, era poi formalmente esibito in originale, nel corso della trattazione del procedimento avanti la Corte. Osserva questa Corte come l’impugnazione sia fondata e con sequenzialmente debbano essere annullate le sanzioni comminate alla società ed allo Spignese. Risulta infatti provato come il versamento del dovuto sia avvenuto nei termini (30 gg.) decorrenti dalla comunicazione (29.12.2008) della decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti in data 26.1.2009 così come risulta da quietanza debitamente sottoscritta ed autenticata dell’interessato. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia (Napoli), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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