F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009 3) RECLAMO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009

3) RECLAMO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MASSIMO MACCARONE SEGUITO GARA ATALANTA/SIENA DEL 31.08.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Siena Massimo Maccarone la squalifica per 3 giornate effettive di gara per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; per avere, al 40° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Siena e l’Atalanta disputata il 31.8.2008 ha infatti annotato la doppia ammonizione del Maccarone (prima per gioco falloso e quindi per proteste) con conseguente espulsione dal campo di gioco al 40° del secondo tempo, mentre il Quarto Ufficiale di gara ha evidenziato nel suo rapporto che “al 40° del 2° tempo mentre usciva dal terreno di gioco in seguito ad una espulsione il calciatore Maccarone Massimo n. 32 della società Siena diceva le seguenti parole: <<siete dei buffoni, dei veri buffoni>> il tutto ad una distanza da me di circa un metro”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C. Siena S.p.A., chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al proprio calciatore ovvero, in subordine, la sua riduzione da tre a due giornate effettive di gara. Va premesso che la reclamante non contesta la squalifica per 1 giornata di gara conseguente all’espulsione per doppia ammonizione, bensì le due giornate di squalifica comminate in ragione dell’espressione ritenuta dal Giudice Sportivo “ingiuriosa” ed asseritamente rivolta agli Ufficiali di gara. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce innanzitutto la non riferibilità dell’espressione riportata nel rapporto del Quarto Ufficiale agli Ufficiali di gara e comunque contesta la riscontrabilità nelle affermazioni riportate della ingiuria, trattandosi piuttosto di comportamento irrispettoso. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la domanda principale intesa all’annullamento della sanzione inflitta e di accogliere, in parte, la subordinata domanda di riduzione delle sanzione stessa, nel senso che la Corte ritiene legittima nel caso di specie la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara effettive più la comminatoria di ammenda per € 10.000,00. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – per quanta parte concerne l’espressione adoperata al momento di uscire dal terreno di gioco per espulsione – appare inquadrabile nella fattispecie del comportamento irrispettoso. Va rilevato che il complesso di circostanze che è necessario considerare inducono a ritenere non sussistente nell’espressione adoperata il tratto della “ingiuria”. Occorre considerare che il giocatore transitava sotto gli spalti della tifoseria della squadra avversaria, che era ben lontano dal direttore di gara (per essere appunto molto vicino al Quarto Ufficiale), che non è comprovato che l’espressione adoperata fosse espressamente rivolta ai detti Ufficiali di gara. Deve la Corte, infine, tenere conto dei propri precedenti, puntualmente richiamati nell’atto di reclamo del Siena, dal cui complessivo esame può trarsi l’avviso conclusivo nel senso di non ritenere ingiuriosa l’espressione adoperata, in ragione in particolare del contesto in cui la stessa è stata pronunciata e della sua non sicura riferibilità proprio agli Ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Maccarone a 2 giornate effettive di gara, unitamente all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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