F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009 5) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009

5) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE D’AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA TREVISO/RIMINI DEL 13.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Treviso Roberto D’Aversa la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una gomitata al volto”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Treviso e il Rimini disputata il 13.9.2008 aveva infatti evidenziato che “al 47° del 2° T., il n. 8 D’Aversa Roberto a gioco fermo colpiva con una gomitata il volto di un avversario; il calciatore colpito continuava regolarmente la gara”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Treviso, chiedendo la riduzione a 2 giornate della squalifica inflitta al proprio calciatore. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa. Rileva inoltre che il contatto fra i due calciatori deve ritenersi naturale evoluzione dell’azione di gioco e che, comunque, non sono ravvisabili nel caso di specie quei tratti della “violenza”, ma piuttosto della condotta scorretta ed antisportiva, che soli imporrebbero una squalifica per almeno tre giornate effettive di gara. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore appare inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, che è sanzionata dal Codice di Giustizia Sportiva con 2 giornate di squalifica, e non già in quella della condotta violenta, punita invece con almeno 3 giornate di squalifica. E ciò sulla scorta di più concordanti elementi. Innanzitutto, pur essendo incontestabile che il contatto fra i due calciatori sia avvenuto a gioco fermo – per come refertato dal direttore di gara – è tuttavia del pari ragionevole ritenere il contatto medesimo una evoluzione della concitata fase di gioco (47° del secondo tempo della partita), segnata dalla oggettiva difficoltà per entrambi i calciatori a fermare il rispettivo slancio agonistico. Ne è comprova la ravvicinatissima consecuzione temporale fra il fischio arbitrale ed il contatto fra i 2 calciatori. In secondo luogo, la stessa circostanza – pur rilevata dal direttore di gara – che ha visto il calciatore del Rimini (colpito dalla gomitata del D’Aversa) continuare il gioco senza mostrare alcun postumo dello scontro induce ad escludere nel caso di specie la riconoscibilità di una condotta violenta. Quella tenuta dal D’Aversa va qualificata come condotta gravemente antisportiva, non essendo posto in dubbio, invero nemmeno dalla stessa società reclamante, che il D’Aversa ha allargato il traccio ed ha posto in essere  un’azione ostruzionistica “sicuramente antisportiva e scorretta”. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D’Aversa Roberto a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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