F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 28 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 05 Giugno2009 1) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 28 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 05 Giugno2009

1) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALBERTO GILARDINO, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA PALERMO/FIORENTINA DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Preso atto della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Palermo/Fiorentina del 26.10.2008, valevole per il Campionato di Serie “A”, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Alberto Gilardino, tesserato per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive, per aver realizzato una rete colpendo volontariamente il pallone con una mano. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., la società A.C.F. Fiorentina S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi, (i) la nullità della decisione di prime cure per l’insussistenza dei requisiti indicati dall’art. 35, comma 1.3, C.G.S. e la conseguente inammissibilità della prova tv e della segnalazione del Procuratore Federale, nonchè (ii) la insussistenza della violazione ascritta al calciatore Alberto Gilardino per mancanza di volontarietà della condotta contestata, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28.10.2008, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, il quale chiede il rigetto del ricorso, il calciatore Alberto Gilardino e, per la ricorrente, l’avv. Andrea Galli, che, deposita un supporto DVD contenente immagini di un caso ritenuto simile a quello oggetto del presente procedimento (rete del calciatore Lavezzi durante l’incontro Napoli/Atalanta del 13.4.2008) e altre riprese televisive della rete segnata dal Gilardino, nonché fotogrammi dei predetti filmati. L’avv. Galli chiede ammettersi tali mezzi istruttori e si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminate tutte le immagini televisive in atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla ricorrente. Questa Corte, infatti, nel condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva, ulteriormente, come dalle immagini televisive si evinca che la posizione dell’arbitro non è certo che fosse ottimale per valutare l’azione in questione. Infatti, al momento del colpo di mano, tra l’arbitro ed il pallone vi sono i corpi dei due atleti scivolati a terra: Gilardino, con la testa sollevata rispetto al corpo e Dellafiore con il busto sollevato rispetto al terreno di gioco e ad un altezza superiore a quella del pallone. Elementi, questi, che potrebbero aver oscurato la visuale dell’arbitro. A tanto si aggiunga, che dalle immagini in atti non risulta facilmente desumibile stabilire dove si trovasse l’arbitro al momento del colpo di mano. In ordine alla condotta tenuta dal calciatore Gilardino, si osserva come il movimento del braccio dell’atleta nel momento in cui colpisce il pallone conferma la volontarietà del gesto. Ed invero, subito dopo il colpo di mano, il braccio del Gilardino non prosegue l’iniziale traiettoria verso il basso ma, innaturalmente, viene ritratto all’indietro, probabilmente per calibrare forza e direzione del pallone verso la porta avversaria. In ultimo, questa Corte ritiene irrilevanti ai fini del decidere le dichiarazioni rilasciate dal portiere del Palermo Amelia al termine della gara, in ordine all’eventuale fallo da rigore commesso dal giocatore Dallafiore nel corso dell’azione oggetto di analisi. In virtù della predetta manifestazione della condotta, risultano integrati i requisiti di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3 C.G.S., e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua alla previsione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Ordina addebitarsi la tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it