F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 9 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 maggio 2009 2) RECLAMO DEL CALCIATORE FILIPPINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQU

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 9 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 maggio 2009

2) RECLAMO DEL CALCIATORE FILIPPINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTEGLI SEGUITO GARA LIVORNO/GROSSETO DEL 27.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 75 del 30.9.2008)

Con rituale e tempestivo reclamo il calciatore Filippini Antonio ha proposto gravame avverso la decisione pubblicata con Com. Uff. n. 75 del 30.9.2008, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al reclamante la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere rivolto, nel corso dell’incontro Livorno/Grosseto del 27.9.2008 del Campionato di Serie B, proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (prima sanzione) ed, inoltre, per avere, al 43° del 2° tempo, all’atto della sua ammonizione, indirizzato al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito che la sanzione appariva erronea, comunque abnorme, nonché sproporzionata rispetto all’antidoverosità della condotta posta in essere, specie a raffronto di altre fattispecie di maggior disvalore. Ha contestato, peraltro, l’insussistenza di una condotta ingiuriosa o irriguardosa ed, a sostegno dello specifico motivo, ha richiamato i concetti penalistici dei reati di ingiuria e diffamazione che nella fattispecie, ha assunto, che non sussistessero. In sostanza l’espressione pronunciata dal calciatore verso il direttore di gara doveva ritenersi, siccome non contraria al buon costume, un esercizio di libera manifestazione del pensiero riconosciuta e tutelata dall’art. 21 della Costituzione ed, in sostanza, di una critica, forse accesa, ma scevra di connotati ingiuriosi. Ha eccepito, infine, l’erronea applicazione dell’art. 19, comma 4, C.G.S., ed ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria. All’udienza del 9.10.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione, il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti. Ciò premesso, si osserva preliminarmente che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato. Ritiene, infatti, questo Giudice che la condotta posta in essere dal Filippini sia stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo ed adeguatamente sanzionata, poiché fortemente ingiuriosa e connotata da contenuti di sfida e palese minaccia, del tutto idonei ad ingenerare, comunque, un timore nel Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo del calciatore Filippini Antonio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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