F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 9 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 maggio 2009 1) RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 9 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 maggio 2009

1) RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 15.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 62 del 16.9.2008)

Con rituale e tempestivo reclamo la Salernitana Calcio S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 16.9.2008, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto l’ammenda di € 12.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara del Campionato di Serie B Salernitana/Frosinone disputata il 15.9.2008, lanciato nel recinto e sul terreno di gioco alcune bottigliette d’acqua, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un collaboratore della società Salernitana, con entità della sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S.. Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che il Giudice Sportivo non aveva adeguatamente applicato l’attenuante di cui al richiamato “art. 13 C.G.S.” ed ha evidenziato la casualità dei lanci delle bottigliette specie per quanto concerne quella che aveva colpito del tutto fortuitamente un collaboratore locale. Conclusivamente chiedeva la congrua riduzione della ammenda così come inflitta. Alla seduta del 9.10.2008 è comparso davanti alla C.G.F. – 1a Sezione, il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti. Ciò premesso si osserva preliminarmente che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato. Ritiene, infatti, questo Giudice che i lanci delle bottigliette, non sporadici e, comunque, reiterati, sono da considerarsi pericolosi e potendo attingere chiunque, non assumendo alcun significato che la bottiglietta che aveva colpito un collaboratore locale non gli avesse causato conseguenze lesive. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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