F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 28 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 05 Giugno2009 2) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 28 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 05 Giugno2009

2) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FOGGIA PASQUALE, SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Con decisioni del 27.10.2008, Com. Uff. n. 107 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Foggia Pasquale, in relazione alla gara Lazio/Napoli del 26.10.2008, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, “al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro e ad un Assistente espressioni ingiuriose”. La vicenda traeva le sue origini dalla segnalazione di uno degli assistenti di gara e del quarto uomo il quale riferiva che subito dopo la fine della partita, mentre gli atleti stavano raggiungendo gli spogliatoi, il calciatore Foggia aveva rivolto all’assistente la frase: “ siete stati proprio scandalosi “. Avverso tale decisione presentava reclamo la S.S. Lazio S.p.A. la quale chiedeva l’annullamento del provvedimento, o in subordine la riduzione della sanzione, sostenendo che l’espressione usata dal calciatore non avevano contenuto ingiurioso, non essendo caratterizzate dall’idoneità a ledere l’onore o il decoro della persona offesa, ma esprimevano solo una critica, non ingiuriosa né offensiva, all’operato degli ufficiali di gara. Le doglianze dell’appellante possono, a giudizio di questa Corte, essere, almeno parzialmente, accolte. E’ vero, infatti, che le frasi indirizzate dal calciatore all’assistente di gara non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato rilevato nelle argomentazioni defensionali, non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità negative al destinatario. E’ altrettanto vero, però, che esse sono connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona alla quale sono indirizzate, circostanza questa che le conduce oltre i confini di quel diritto di critica invocato nelle doglianze difensive, e le rende punibili, ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S. il quale sanziona la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In quest’ottica, ritenuto all’evidenza il comportamento irriguardoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado, ed in particolare per la riduzione della squalifica ad una giornata di gara con l’aggiunta di un’ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Foggia Pasquale in 1 giornata di squalifica e nell’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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