F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 09 Giugno2009 1) RECLAMO DEL SIG. ZENGA WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 09 Giugno2009
1) RECLAMO DEL SIG. ZENGA WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/CHIEVO VERONA DEL 28.9.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 74 DEL 30.9.2008)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 30.9.2008 ha inflitto, al signor Walter Zenga, la sanzione dell’ammonizione ed ammenda di € 2.000,00, per aver, al termine della gara Catania/Chievo del 28.9.2008, proferito un’espressione irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale. Avverso tale provvedimento il signor Walter Zenga ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.10.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 28.10.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Zenga Walter, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 09 Giugno2009 1) RECLAMO DEL SIG. ZENGA WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE"