F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009 4) RECLAMO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009

4) RECLAMO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ E AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 10 AL SIG. ENRICO PREZIOSI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/GENOA DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Con lettera fax del 27.10.2008 il Genoa C.F.C. preannunciava reclamo: a) avverso la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo della gara in epigrafe, intonato cori costituenti espressione di discriminazione etnica nei confronti di un calciatore avversario; b) avverso l’inibizione per 10 giorni in aggravamento della sanzione già inflitta, nei confronti del Presidente del C.d.A. dott. Enrico Preziosi, per essere entrato negli spogliatoi al termine della gara, benché inibito. Nei termini di rito seguiva il reclamo con l’esplicitazione dei relativi motivi che nel corso della riunione in epigrafe venivano altresì illustrati con discussione orale. Quanto dedotto dalla reclamante, non è ritenuto idoneo da questa Corte a riformare la decisione del Giudice Sportivo. Ed invero, quanto al comportamento dei propri sostenitori, incontestato il fatto, non si ravvisa la sussistenza dell’esimente invocata. Giusta il disposto dell’art. 13 lett. a) C.G.S., non è infatti sufficiente l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli illeciti comportamenti dei propri sostenitori, ma è altresì indispensabile che i detti modelli di organizzazione e gestione siano anche efficacemente attuati. In altri termini non è sufficiente un impegno astratto, dovendo lo stesso essere concretamente rivolto alla prevenzione. Nella fattispecie, è carente la prova del concreto proficuo intervento disincentivante, laddove non può sfuggire all’attenzione del Giudicante, nella valutazione complessiva della fattispecie, che i cori di discriminazione etnica, si sono ripetuti per 4 volte, come si apprende dal rapporto arbitrale. Non può altresì condividersi la tesi della reclamante diretta a giustificare il comportamento del proprio Presidente. Devesi preliminarmente precisare che non ha nessun valore accertare se la persona inibita sia entrata negli spogliatoi dopo 20 minuti come risulta dal rapporto al Procuratore Federale (dopo 15 minuti dal rientro della squadra è stato chiesto il permesso e dopo ulteriori 5 minuti il Presidente Preziosi è entrato negli spogliatoi) ovvero un’ora, come si afferma nel reclamo, e ciò peraltro, a prescindere dalla circostanza che in caso di divergenza nella ricostruzione di fatti, devesi riconoscere valore di piena prova alle fonti privilegiate di cui all’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. L’art. 22 comma 8 C.G.S. dispone in termini chiari e perentori che ai dirigenti, tesserati delle società, soci o non soci di cui all’art. 1 comma 5 C.G.S., colpiti da provvedimento disciplinare a termine, è in ogni caso precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare. E’ pacifico che il signor Preziosi fosse inibito quando è entrato negli spogliatoi per salutare i propri calciatori, ed è altrettanto pacifico che i detti giocatori fossero all’interno degli spogliatoi in occasione della gara disputata contro l’Internazionale. Appare quindi integrata pienamente la fattispecie di cui all’art. 22 comma 8 C.G.S., per cui, si ritiene corretta la conseguente decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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