F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009 3) RECLAMO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009

3) RECLAMO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOCERINO ANTONINO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 9.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 123 dell’11.11.2008)

Con tempestivo e rituale reclamo del 17.11.2008, l’U.S. Città di Palermo ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva comminato al calciatore Nocerino Antonio la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, in azione di gioco, colpito un avversario con una gomitata al volto” nel corso della gara Torino/Palermo dell’8.11.2008 valida per il Campionato di Serie “A”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l’assenza di condotta fallosa del Nocerino ed in subordine l’eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ed ha concluso in conformità. Alla seduta del 20.11.2008 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – il Nocerino ed il suo difensore il quale ha illustrato i motivi scritti richiamando, circa la fattispecie in discussione, precedenti favorevoli decisioni degli Organi di Giustizia. Ciò premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è parzialmente fondato limitatamente alla entità della sanzione inflitta al Nocerino. La condotta antidisciplinare, così come addebitata dal Giudice Sportivo, non appare, infatti, sussumibile nella fattispecie di condotta violenta ex art. 19 n. 4, lett. b), C.G.S. ravvisandosi, per contro, nel comportamento del Nocerino una azione scorretta e scomposta ma non finalizzata a creare nocumento al calciatore avversario il quale, come evidenziato nel relativo referto, riprendeva il gioco senza necessità dell’intervento dei sanitari. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Nocerino Antonino ad una giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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